F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 8. RECLAMO DEL SIG. DE LISO CLAUDIO, ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE DE LISO ALESSANDRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO AL 30.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell’1.2.2007) 9. RECLAMO DELLA COOP VIS AURELIA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP VIS AURELIA/CALCIO TUSCIA VITERBO DEL 3.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 8. RECLAMO DEL SIG. DE LISO CLAUDIO, ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE DE LISO ALESSANDRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO AL 30.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell’1.2.2007) 9. RECLAMO DELLA COOP VIS AURELIA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP VIS AURELIA/CALCIO TUSCIA VITERBO DEL 3.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 dell’1.2.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera dell’1.2.2007 rigettava il ricorso proposto dal calciatore Alessandro De Liso contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che lo aveva squalificato fino al 30.4.2009, per avere nel corso della gara Vis Aurelia/Calcio Tuscia Viterbo disputata il 3.12.2006 aggredito il calciatore Giovanni Bonina della squadra avversaria stendendolo a terra con un pugno in pieno viso e continuato a colpirlo con numerosi calci al corpo. Con decisione contestuale, pubblicata nello stesso Com. Uff., la Commissione Disciplinare rigettava altresì il ricorso proposto dalla società Vis Aurelia contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S. aveva inflitto alla ricorrente società la punizione sportiva della perdita della gara Vis Aurelia/Calcio Tuscia Viterbo del 3.12.2006 con il punteggio di 0-3. Avverso entrambe le decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa C.A.F. il calciatore Alessandro De Liso e la Società Vis Aurelia, il primo chiedendo, in considerazione del riconoscimento della responsabilità, manifestato nella immediatezza del fatto, nonchè per la sua giovane età e l’assenza di precedenti per condotta violenta, la riduzione della entità della sanzione della squalifica e la società per motivi attinenti al merito e per violazione e falsa applicazione di norme del C.G.S. I due ricorsi, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva che li avvince, vanno riuniti ed esaminati congiuntamente. Punto nodale della vicenda, comune ad entrambi i ricorsi per le conseguenze afflittive che ne scaturiscono, è la esatta individuazione della portata degli atti di violenza posti in essere dal De Liso nei confronti di un avversario di gioco. Osserva al riguardo la Commissione che non sussiste alcun travisamento dei fatti da parte del giudice a quo, in quanto nella ricostruzione della azione incriminata viene riproposto fedelmente il testo del referto arbitrale e cioè che il De Liso raggiungeva il calciatore n.8 della squadra avversaria Giovanni Bonina, autore di un fallo, e gli sferrava un pugno in pieno viso facendolo così cadere in terra. Nei momenti immediatamente successivi lo stesso De Liso sferrava diversi calci al giocatore avversario, che era a terra, venendo allontanato solo a seguito dell’intervento di tre compagni di squadra, che nonostante l’aggressività del De Liso, riuscivano a trascinarlo fuori dal terreno di gioco. La rappresentazione dell’azione è perfettamente aderente al referto arbitrale poiché il Giudice Sportivo di 2° Grado, senza operare alcuna scissione dei fatti incriminati, come si assume dalla ricorrente società, ha dato atto della conseguenzialità temporale dell’azione, con l’inciso che il De Liso dopo aver colpito il calciatore avversario con un pugno al viso, stendendolo a terra, ”nei momenti immediatamente successivi”lo colpica con numerosi calci prima di essere allontanato con la forza. L’aggressione posta in essere dal De Liso dunque è caratterizzata da un pervicace volontà di ledere gravemente l’avversario, come si evince dalla ripetizione degli atti violenti che non si sono arrestati neppure quando il Bonina è rimasto privo dei sensi. La Commissione pertanto non può non confermare il giudizio di eccezionale gravità ed efferatezza dell’episodio. Quanto alla misura della sanzione inflitta al De Liso non si può non tener conto della particolare brutalità dell’aggressione, che è bene ricordare non ha prodotto ulteriori e più gravi conseguenze fisiche soltanto per l’intervento di alcuni calciatori che sono riusciti a neutralizzare la veemenza dell’azione aggressiva dell’incolpato contro un avversario del tutto inerme La sanzione inflitta dalla Commisione Disciplinare ad avviso di questa C.A.F. è perfettamente adeguata alla gravità dell’episodio ed alla effettiva lesione del bene protetto dalla norma di cui occorre parimenti tener conto. E’ appena il caso di rilevare che la doglianza di un non perequato esercizio del potere disciplinare in relazione ad episodi analoghi puniti con minor rigore, investe surrettiziamente apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono stati valutati dal Giudice di 2° Grado ed il cui esame è precluso in questa sede ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. comportando diversamente un terzo grado di giudizio Infine la società ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 C.G.S. sostiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il quarto comma dell’ art. 12 anzichè il primo comma e ordinare nell’ambito della propria discrezionalità la ripetizione della gara, essendo compito del giudice stabilire se e in quale misura i fatti accertati abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara. Anche tale censura è priva di fondamento. A norma dell’art. 12 C.G.S. le fattispecie sostanziali capaci di incidere sull’esito della gara sono: a) i fatti e le situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione; b) fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, ma che possono avere influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, la grave menomazione fisica subita dal calciatore Giovanni Bonina, con perdita di conoscenza e il ricovero con l’ambulanza al pronto soccorso,per una causa estranea allo svolgimento del gioco, costituisce elemento obiettivo serio e incontestabile dell’impedimento del calciatore di proseguire la prestazione sportiva, con conseguente pregiudizio al potenziale atletico della squadra e come tale si risolve inoppugnabilmente in un fattore di decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara, che di per se stesso legittima la sua conclusiva interruzione. Pertanto il fatto lesivo commesso dal De Liso, per cause estranee al gioco, riferibile a titolo di responsabilità oggettiva al sodalizio di appartenenza del giocatore,comporta legittimamente la punizione sportiva prevista dal primo comma dell’art. 12 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli 8) e 9): come sopra proposti dal Sig. De Liso Claudio e dalla Coop. Vis Aurelia S.r.l. di Roma li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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