F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 10. RECLAMO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2007 AL SIG. RANDIS UMBERTO SEGUITO GARA CAMALEONTE CALCIO/FIGHT CLUB LINERI DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 10. RECLAMO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2007 AL SIG. RANDIS UMBERTO SEGUITO GARA CAMALEONTE CALCIO/FIGHT CLUB LINERI DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2007) Con provvedimento del 31.1.2007, Com. Uff. n. 35 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure,venivano inflitti alla società Camaleonte Calcio tre punti di penalizzazione in classifica e veniva confermata la squalifica fino al 28 febbraio 2007 del dirigente Randis Umberto. Avverso detta decisione l’A.S.D. Camaleonte Calcio ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo l’annullamento della penalizzazione, o una sua riduzione, ovvero una diversa sanzione, e l’annullamento, o una riduzione, della sospensione inflitta al Randis. Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alla penalizzazione in classifica di tre punti, la Corte osserva che si tratta del minimo della pena prevista dall’art. 12 C.G.S. secondo il quale la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni, imputabili a propri sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico dell’altra società, è punita con la sanzione minima della penalizzazione in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Nel caso di specie la Camaleonte Calcio aveva conquistato tre punti in virtù della perdita della gara inflitta alla società Fight Club Lineri, che si era rifiutata di proseguire l’incontro dopo l’aggressione, ad opera di numerosi sostenitori della Camaleonte Calcio, ad alcuni suoi calciatori, e, quindi, correttamente sono stati inflitti a quest’ultima tre punti di penalizzazione in classifica. In relazione, poi, al mancato reclamo della Fight Club Lineri, la Corte osserva che la circostanza deve essere ritenuta irrilevante, dato che la decisione dei giudici sportivi è stata adottata sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale, il quale aveva dato esaurientemente conto della invasione del terreno di gioco da parte di circa 50 sostenitori della Camaleonte Calcio che avevano aggredito con pugni e calci quattro giocatori della Fight Club Lineri, oltre all’assistente di parte, costringendo tutta la squadra a raggiungere gli spogliatoi e ad attendere l’arrivo dei Carabinieri. Allo stesso modo il referto arbitrale rileva la responsabilità del Randis, che era in servizio sostitutivo della forza pubblica, il quale aveva omesso di presidiare il cancello usato dai tifosi per entrare in campo, che non era stato neppure chiuso con dispositivi di sicurezza, posizionandosi in altra zona del campo. Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso della A.S.D. Camaleonte Calcio e si confermano le sanzioni della penalizzazione in classifica di tre punti e della sospensione sino al 28.2.2007 di Randis Umberto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Camaleonte Calcio di Gravina di Catania (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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