F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 11. RECLAMO A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARMANDO SEGATO/VALANIDI CALCIO GIOVANILE DEL 29.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 dell’8.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 11. RECLAMO A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARMANDO SEGATO/VALANIDI CALCIO GIOVANILE DEL 29.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 dell’8.2.2007) Con provvedimento del 7.2.2007, Com. Uff. n. 37 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Armando Segato relativo alla posizione del giocatore Calabrò Domenico, in forza alla A.S. Valanidi Calcio Giovanile, nella gara del campionato regionale allievi disputata il 29.1.2007, infliggeva, tra l’altro, alla A. S. Valanidi Calcio Giovanile la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ed al dirigente accompagnatore della stessa società, Martino Fortunato l’inibizione fino al 30 marzo 2007. Avverso detta decisione l’A.S. Valanidi Calcio Giovanile presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per essere stato emesso da giudice non legittimato, e, nel merito parimenti l’annullamento della stessa decisione con il ripristino del punteggio acquisito sul campo e l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore. Le doglianze della società impugnante erano, in via preliminare fondate sulla circostanza che la decisione in questione era stata presa dal giudice di secondo grado, dopo che quello di prime cure si era limitato a sospendere l’omologazione del risultato del campo, e sul fatto che il reclamo della A.C. Armando Segato non era stato telegraficamente preannunciato alla A.S. Valanidi, società controparte. Nel merito la società reclamante sosteneva che la squalifica inflitta al proprio tesserato Calabrò Domenico, per somma di ammonizioni, era stata scontata nella partita Gallicese/Valanidi disputata il 25.1.2007, poiché tale incontro, originariamente previsto per il 24.1.2007, era stato differito al 25 con lo stesso Com. Uff. n. 33 del 24 gennaio nel quale era stata ufficializzata la squalifica del Calabrò, per cui la società aveva ritenuto possibile far scontare al giocatore la giornata di squalifica nella prima gara successiva alla conoscenza avutane. E che tale conoscenza risalisse al 24 gennaio si ricavava, secondo la reclamante, proprio dallo spostamento della partita con la Gallicese che altrimenti avrebbe visto le squadre presentarsi regolarmente in campo quello stesso 24 gennaio. Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alle questioni preliminari la Corte osserva che correttamente il reclamo circa la posizione del Calabrò è stato deciso dal giudice di secondo grado, sulla scorta della espressa previsione dell’art. 42 n. 3 C.G.S., con la ovvia conseguenza che appare assolutamente regolare la comunicazione alla società Valanidi, quale controparte, in data 1° febbraio del reclamo a quel giudice presentato dalla società Armando Segato che a nessun altro adempimento doveva ritenersi obbligata. Quanto, poi, al merito della vicenda, pur dando atto che il comportamento della Valanidi può sicuramente essere considerato ispirato a buona fede, non può non evidenziarsi che, come del resto sostenuto dalla stessa società ricorrente, ai sensi dell’art. 17 comma 2 C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. Nel nostro caso il Com. Uff. n. 33 del 24.1.2007 risulta pubblicato il 25.1.2007, con la conseguenza che la squalifica del Calabrò avrebbe potuto essere scontata solo a partire dal 26 gennaio e non nello stesso giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Questo principio, esplicitamente previsto dalla normativa di settore, non può in alcun modo essere superato, neppure, come potrebbe essere avvenuto nel caso di specie, da una comunicazione per le vie brevi con la quale si siano avvisate le società Gallicese e Valanidi del differimento di ventiquattro ore del loro incontro, poiché ciò avrebbe significato solamente una parziale anticipazione del contenuto del comunicato, integralmente noto solo il giorno 25.1.2007. Non vi sono, di conseguenza, spazi per modificare la decisione impugnata, neppure nella parte relativa alla sanzione inflitta al dirigente accompagnatore Martino Fortunato. Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso della A.S. Valanidi Calcio Giovanile e si confermano le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-3, dell’ammenda di € 30,00,e dell’inibizione del Dirigente Accompagnatore Ufficiale signor Martino Fortunato fino al 30.3.2007. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Valanidi Calcio Giovanile di Croce Valanidi (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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