F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 13/03/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 24.1.2007 PROT. N. 846/210/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: – PAPPONETTI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – PASINI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 13/03/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 24.1.2007 PROT. N. 846/210/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: - PAPPONETTI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - PASINI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.- Con atto 24.1.2007 il Procuratore Federale, visto l’art. 28, comma 4 lett. b) C.G.S., ha deferito alla C.A.F., ex artt. 31 e segg. Statuto Federale e 26, comma 1 u.p., C.G.S., i signori Papponetti Antonio (all’epoca dei fatti Presidente Nazionale pro-tempore del Settore Giovanile e Scolastico) e Pasini Roberto (all’epoca dei fatti Presidente pro-tempore del Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere posto in essere i comportamenti ivi esplicitati che qui si richiamano integralmente. Il Procuratore Federale, infatti, all’esito delle indagini espletate, addebitava al Papponetti di avere, in ragione del proprio ufficio e con riferimento ad attivita rientranti nelle sue competenze, sollecitato al Pasini l’illecita corresponsione di somme di denaro, o comunque ricevuto da quest’ultimo tali somme di denaro, in cambio di opportunita e vantaggi da garantire, attraverso il proprio ufficio, al Pasini; quest’ultimo in quanto si sarebbe prestato a praticare tali illecite dazioni in favore del Papponetti, per garantirsi, comunque, un ingiusto profitto consistente nella possibilita di riconferma nel proprio incarico di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, sia in cambio di opportunita e vantaggi, che gli sarebbero stati offerti dal Papponetti, omettendo di denunciare i fatti ai competenti organi di giustizia sportiva. Il Pasini, nel corso delle indagini, aveva affermato di avere, in tre diverse circostanze, nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004, elargito al Papponetti per contanti la complessiva somma di £á 35.000,00, ripartita in tre tranches rispettivamente di €5.000,00, €10.000,00 ed €20.000,00 secondo tempi e modalita da lui specificate. Accusa che, a giudizio del Procuratore Federale, avrebbe trovato sostanziale conferma sia attraverso i riscontri esterni rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla Terlizzi Lorenza (ex Segretaria contabile del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico) e dal Fabbri Cesare (Segretario del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico), sia per il fatto che il Pasini aveva spontaneamente riferito circostanze che sino a quel momento non erano note agli organi di Giustizia Sportiva e cio nella consapevolezza che gli sarebbero potute derivare ulteriori conseguenze sul piano disciplinare ed, eventualmente penale, atteso che egli era indagato presso la Procura della Repubblica di Bologna in dipendenza di una querela-denuncia inoltrata il 22.12.2004, a suo carico, oltre che della Terlizzi, dal Presidente Federale all’esito di una ispezione effettuata al C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico che aveva posto in luce gravi irregolarita amministrative-contabili. Per tali illecite condotte il Pasini (v. Com. Uff. n. 2/C del 14.7.2005) era stato sanzionato con l’inibizione per anni 2 e la Terlizzi con l’inibizione per mesi 18. Fissata la data del procedimento davanti alla C.A.F. il Papponetti faceva pervenire una memoria difensiva rilevando, in rito, la violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S., e nel merito la totale contraddittorieta degli addebiti mossigli, l’assoluta inattendibilita del Pasini e la totale assenza di responsabilita con riferimento alle indagini espletate dalla Procura della Repubblica di Bologna conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio del Pasini e della Terlizzi e senza che egli fosse stato neppure iscritto nel Registro degli indagati in quanto l’istruttoria non aveva provato l’elargizione, a suo favore, delle somme indicate dal Pasini. Nella seduta del 12.3.2007 compariva personalmente il Papponetti il quale, nel dichiarare preliminarmente di voler rinunciare all’eccezione preliminare riferibile alla violazione dell’art. 27, comma 8 C.G.S., illustrava, anche per il tramite del suo difensore, i motivi di merito contenuti nella memoria difensiva su citata e concludendo per il suo proscioglimento. Il Pasini, comparso personalmente e non assistito, chiedeva preliminarmente di essere estromesso dal giudizio disciplinare in quanto non piu tesserato; confermava, peraltro, le accuse da lui mosse al Papponetti e concludeva, in subordine, per il suo proscioglimento. Il Procuratore Federale, rappresentato da un Sostituto, ribadiva i temi d’accusa e concludeva richiedendo l’applicazione della sanzione di un anno di inibizione per il Papponetti e mesi tre per il Pasini. Cio premesso la C.A.F. osserva quanto segue: - la richiesta di estromissione dal giudizio disciplinare sollevata dal Pasini e del tutto priva di fondamento poiche, per il principio della “perpetuatio jurisdizionis”, costantemente applicato da questa C.A.F., l’azione disciplinare puo essere promossa alla condizione che il soggetto risulti tesserato al momento in cui ha posto in essere la violazione regolamentare, a nulla rilevando che egli non rivesta piu la qualifica di tesserato; - per quanto, poi, attiene alle accuse rivolte dal Pasini al Papponetti ritiene la C.A.F. che le stesse, siccome contraddittorie e non supportate da riscontri esterni, non possano assurgere a dignita di prova. In tal senso, d’altronde, si era gia espresso l’Ufficio Indagini con la prima relazione del 10.7.2005 alla quale aveva fatto seguito altra relazione datata 15.7.2006 che, in ulteriore richiesta di approfondimento richiesto dal Procuratore Federale, non contiene il necessario supporto idoneo a sorreggere l’impianto accusatorio basato unicamente sulle affermazioni del tutto contraddittorie e generiche del Pasini circa modalita e tempi della elargizione, al Papponetti, delle somme e quelle rese dai testi di risulta Terlizzi e Fabbri; la prima del tutto inattendibile per la sua pregressa qualifica di Segretaria contabile del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico al tempo presieduto dal Pasini e unitamente allo stesso sanzionata disciplinarmente per le gravi irregolarità amministrative contabili (v. Com. Uff. n. 2/C del 14.7.2006) ed il secondo, in quanto segretario del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico al tempo in cui si erano verificate le gravi irregolarità amministrative contabili addebitate al Pasini ed alla Terlizzi, evidentemente non scevro dall’intento di sostenere la posizione del Pasini. Giova in tema di contradditorieta, osservare che: a) il Pasini ha dichiarato di essere stato indotto alla elargizione delle somme al Papponetti al fine di essere riconfermato alla Presidenza del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico; b) la Terlizzi, ha indicato una diversa motivazione circa la causale di elargizione delle somme e cioe come ringraziamento al Papponetti per avere consentito al Pasini di organizzare manifestazioni calcistiche del settore giovanile sulla Riviera Romagnola; assunto, questo, del tutto inveridico in quanto, come provato in atti attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dal Papponetti, i criteri di assegnazione delle manifestazioni dovevano tener conto del rapporto di qualita-prezzo nell’applicazione del quale il Comitato presieduto dal Pasini non temeva confronti con altri Comitati Regionali pur essi interessati alla assegnazione delle manifestazioni; c) ancora la Terlizzi, dichiarando che a fotocopiare le banconote relative alla prima elargizione di €5.000,00 fossero stati il Pasini ed il Fabbri; d) il Fabbri dichiarando di avere, da solo, provveduto a fotocopiarle e smentendo la Terlizzi anche con riferimento ad un altro elemento fondamentale: le banconote non erano del taglio affermato dalla stessa (50/100 £á) ma, a suo dire, tutte da €500,00 ciascuna. Contraddizioni, queste, tanto evidenti e non di secondaria importanza provenienti da soggetti di credibilita prossima allo “0” dei quali, per l’appunto, l’Ufficio Indagini non ha tenuto conto alcuno. Rileva, peraltro, la C.A.F. la assoluta infondatezza della causale affermata dal Pasini circa l’elargizione delle somme posto che e in atti la circostanza che il Papponetti gli aveva da tempo comunicato (17.9.2004) che non sarebbe stato riconfermato alla Presidenza del C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico. E’, per contro, provato in atti che il Pasini covava rancore nei confronti del Papponetti poiche questi aveva dato disposizioni perche, nel dicembre 2004, si svolgessero indagini ispettive circa la gestione del Comitato Regionale presieduto dal Pasini e non sospendendone il corso, su richiesta del medesimo, il quale aveva addotto motivi di malattia che non gli avrebbero consentito di presenziare alla ispezione federale. Ulteriore circostanza e insita nel fatto che il Papponetti, essendo stato il 22.2.2005 proposto per la carica di Vice Presidente del Settore Tecnico Federale, e stato, con dichiarazione 3.3.2005 resa dal Pasini all’Ufficio Indagini, fatto oggetto di accuse che lo screditavano; il che ebbe come immediata conseguenza la sospensione della sua nomina che, pero, fu successivamente adottata nel Dicembre 2005 dopo che il Procuratore della Repubblica di Bologna aveva, nel Giugno dello stesso anno, chiesto il rinvio a giudizio del Pasini e della Terlizzi per concorso in peculato senza neppure iscrivere il Papponetti nel Registro degli indagati. E’, per quant’altro, da rilevare che a contrastare la posizione federale del Papponetti era in atto una lotta intestina che vedeva la contrapposizione del Dr. Innocenzo Mazzini, al tempo Vice Presidente Federale, in sintonia con il giudice togato Cosimo Maria Ferri, al tempo componente di un Organo di Giustizia Federale. Di rilievo nel tema specifico appaiono i contenuti di alcune intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione al procedimento penale 27685/06/R (v. c. 12 affogliazione C.A.F.) ricavandosi dalle stesse che il Ferri aveva, al Mazzini, offerto la sua disponibilita per raccogliere informazioni presso la Procura della Repubblica di Bologna anche parlando con il P.M. (Dr. Luigi Persico) titolare delle indagini che, in data 30.6.2005 aveva chiesto il rinvio a giudizio del Pasini e della Terlizzi per concorso in peculato. A tacer del fatto che in altra conversazione telefonica, intercettata, intercorsa tra il Mazzini e Moggi Luciano (allora D.G. della societa Juventus) il primo aveva espresso concetti gravemente ostili nei confronti del Papponetti. Il Procuratore Federale ha, per quant’altro, sostenuto la attendibilita e genuinita della fonte Pasini dedotta dal fatto che egli aveva spontaneamente riferito circostanze sino a quel momento non note agli Organi della Giustizia Sportiva; con cio derivandone una valenza probatoria non solo etero ma anche autoaccusatoria. L’assunto, pero, non puo essere condiviso: in primo luogo perche, se e vero che il Pasini lancio le sue accuse al Papponetti solo in sede di indagine sportiva, e altrettanto inconfutabile che le stesse accuse non le esterno alla Procura della Repubblica di Bologna e cio, ad avviso della C.A.F., con una triplice finalita: 1) evitare che il P.M., attivandosi per i doverosi riscontri, potesse pervenire al giudizio di infondatezza delle stesse; 2) confidando che il Papponetti, all’esito delle indagini federali, fosse deferito ed ancor piu sanzionato disciplinarmente; 3) nella ipotesi che egli (Pasini) venisse pur esso sanzionato disciplinarmente avrebbe potuto alleggerire, in sede penale, la sua posizione processuale, in quanto indotto all’illecito comportamento su pressione del Papponetti: Essendo, per tal uopo, il Pasini interessato ad orientare la decisione dell’Organo disciplinare verso l’accertamento di una responsabilita a carico del Papponetti. Tentativo, peraltro, naufragato in conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio 30.6.2005 del Pasini e della Terlizzi di cui sopra e la non iscrizione del Papponetti nel Registro degli indagati dopo che il P.M. Dr. Persico esamino la relazione ispettiva effettuata presso il C.R.E.R. - Settore Giovanile e Scolastico inviatagli dall’Ufficio Indagini su sua richiesta. Il P.M., infatti, aveva cosi concluso: “l’istruttoria non prova, dunque, ne che le somme predette siano realmente state elargite a favore del Presidente Papponetti, ne tanto meno, che un ulteriore cifra pari ad €10.000,00, sia stata a questi consegnata nel 2003 presso il Grand Hotel Cesenatico”. Giudizio che la C.A.F. ritiene di poter condividere atteso che, come dianzi osservato, l’indagine federale, pur approfondita, non consente di ritenere raggiunta la prova circa le supposte condotte illecite addebitate dal Pasini al Papponetti. Neppure, infine, puo ritenersi provata la calunniosita delle incolpazioni addebitate dal Pasini al Papponetti, proprio in virtu della contraddittorieta e carenza di riscontri esterni piu sopra evidenziati. Per questi motivi la C.A.F. visto il deferimento della Procura Federale e gli atti tutti del procedimento proscioglie entrambi gli incolpati, signor Papponetti Antonio e il signor Pasini Roberto.
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