F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 16/03/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.1.2007 PROT. N. 887/77/PF/SP/MA A CARICO DI: – ZARELLI MELCHIORRE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F. E ALL’ART. 4, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; – ROMANI GIANCARLO, GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., NONCHE DELL’ART. 7, COMMA 3 DEL C.G.S.; – ZANERA DARIO, GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A) E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; – COPPITELLI PAOLO, GIA VICE PRESIDENTE E SOCIO DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; – APPETITI FABIO, SOCIO E DIRIGENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; – A.S.D. LUPA FRASCATI A TITOLO DI RESPONSABILITA DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F., PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 16/03/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.1.2007 PROT. N. 887/77/PF/SP/MA A CARICO DI: - ZARELLI MELCHIORRE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F. E ALL’ART. 4, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - ROMANI GIANCARLO, GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., NONCHE DELL’ART. 7, COMMA 3 DEL C.G.S.; - ZANERA DARIO, GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A) E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - COPPITELLI PAOLO, GIA VICE PRESIDENTE E SOCIO DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - APPETITI FABIO, SOCIO E DIRIGENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - A.S.D. LUPA FRASCATI A TITOLO DI RESPONSABILITA DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F., PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI. Con atto 30.1.2007, ricevuto in data 31.1.2007, il Procuratore Federale deferiva all’Intestato Organo di Giustizia Sportiva il Signor Melchiorre Zarelli, Presidente del Comitato Regionale Lazio; il Signor Giancarlo Romani, gia consulente fiscale della A.S.D. Frascati Calcio, quindi Presidente della medesima dal 30.5.2006 al 19.6.2006 e, da ultimo, Presidente della A.S.D. Lupa Frascati dal 19.6.2006 al 2.10.2006; il Signor Paolo Coppitelli, gia Vicepresidente della A.S.D. Frascati Calcio; il Signor Dario Zanera, gia Presidente della A.S.D. Frascati Calcio; il Signor Fabio Appetiti prima socio e dirigente della A.S.D. Frascati Calcio e poi della Lupa Frascati e, da ultimo, la societa A.S.D. Lupa Frascati. L’atto di deferimento deduceva in via analitica i singoli addebiti ed affermava, in pari tempo, che le individuate condotte di ciascun deferito, tutte distinte ed autonome, erano pero “causalmente orientate, in definitiva, in senso teleologico, ad assicurare il risultato dell’operazione tesa all’elusione del divieto di cessione del titolo sportivo, con la conservazione, in capo alla A.S.D. Lupa Frascati, della matricola federale appartenente alla A.S.D. Frascati Calcio e, quindi, a rendere possibile l’iscrizione indebita al campionato di Eccellenza laziale della squadra del nuovo sodalizio”. Deduceva ancora il Procuratore che tutte le posizioni erano avvinte da evidente connessione anche sotto il profilo probatorio ed osservava che, figurando tra gli altri incolpati il Signor Melchiorre Zarelli e che lo stesso, quale Presidente del Comitato Regionale Lazio deve essere considerato Dirigente Federale, si determinava la competenza dalla C.A.F., in funzione di Giudice di 1°Grado ex art. 31, comma 1, dello Statuto Federale. L’Organo Giudicante fissava la discussione del ricorso nella riunione del 15.3.2007 e tutte le parti, direttamente o a mezzo difensore, facevano pervenire memorie scritte di contestazione degli addebiti. Nella riunione di cui innanzi comparivano personalmente tutte le parti interessate, assistite dai rispettivi difensori, che invitate a rendere eventuali dichiarazioni integrative, si riportavano tutte ai relativi atti difensivi, per cui, si dava corso alla discussione. La Procura ribadiva integralmente quanto dedotto nell’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di un anno 6 mesi per il Signor Romani; inibizione di 1 anno per il Signor Coppitelli; inibizione di 6 mesi per il Signor Zanera; inibizione di 9 mesi per il Signor Appetiti; inibizione di 6 mesi per il Signor Zarelli; 10 punti di penalizzazione per la Lupa Frascati. Prendevano quindi la parola l’Avv. Colarizi per il Signor Zarelli; l’Avv. Rubini per il Signor Romani; l’Avv. Mazzoni per il Signor Zanera; l’Avv. Grassani per il Signor Coppitelli; l’Avv. Conte per il Signor Appetiti e per la Lupa Frascati e tutti chiedevano l’integrale proscioglimento dei rispettivi assistiti. Devesi preliminarmente esaminare l’eccezione di incompetenza, ovvero di stralcio della relativa posizione e trattazione innanzi al Giudice naturale sollevata dalla difesa del Signor Romani. La detta eccezione e infondata. Conformemente a quanto dedotto dalla Procura, e indubbia, anche sotto il mero profilo istruttorio, la connessione che sussiste fra tutte le singole posizioni e poiche fra gli incolpati vi e un Dirigente Federale, trova piena applicazione l’art. 31 comma I dello Statuto F.I.G.C. per cui, la competenza speciale attrae a se tutti i processi connessi. Superato l’aspetto preliminare, nel merito, devesi premettere che l’ipotizzata fattispecie dell’intervenuta cessione del titolo e la conseguente violazione dell’art. 52 delle N.O.I.F. deve necessariamente avere un duplice presupposto che si sostanzia in una Societa cedente, che pero cessa l’attivita (anche perche la carenza di titolo non l’abiliterebbe a partecipare ad alcun campionato), ed una societa cessionaria, che dovrebbe partecipare al campionato in luogo della societa cedente, ed in virtu del titolo da quest’ultima ceduto. Nella fattispecie, pur in un ampio contesto istruttorio di prove storiche e documentali, non risulta in alcun modo provato che si siano realizzati i dedotti presupposti. Esaminando le risultanze documentali ed, in particolare, la delibera assembleare 30.5.2006 (quella senza orario, per distinguerla dall’altra recante l’orario di inizio di altro e diverso contenuto), non puo affermarsi che in virtu della stessa possa essere stata deliberata la cessazione della societa A.S.D. Frascati Calcio. Mentre, da una parte, e vero che nella discussione il Presidente ebbe ad illustrare il venir meno dei presupposti per mantenere in essere l’associazione sotto il profilo civilistico e fiscale, e altrettanto vero che poi propose la deliberazione della sola cessazione della Partita Iva e della posizione fiscale, ma non anche la coeva cessazione dell’attivita sociale. L’assemblea peraltro, all’unanimita, sulla proposta del Presidente delibero in effetti la mera “cessazione di tutte le posizioni Iva con le conseguenti incombenze, con effetto immediato e comunque non oltre il 30.6.2006”. Sulla detta delibera debbono svolgersi svariate argomentazioni che conducono tutte a non doverne e poterne tener conto. In primo luogo, infatti, devesi evidenziare che se non e stata deliberata la cessazione dell’attivita sociale (con formale provvedimento di scioglimento e conseguente liquidazione), al disposto deliberativo non puo darsi ermeneuticamente un senso che possa essere diverso da quello fatto palese dal senso delle chiarissime parole espresse (in claris non fit interpretatio), dove non e dato ravvisare alcun dubbio o locuzione incerta. In secondo luogo, e priva di valore giuridico e devesi ritenere tamquam non esset, una delibera che, non incidendo in alcun modo sulla vita sociale, ha avuto unicamente ad oggetto la rimozione della posizione fiscale, ed oltretutto neanche nella sua interezza, atteso che si e deliberato di chiudere esclusivamente la partita Iva. In terzo luogo, si rileva dagli atti che comunque quella posizione Iva non e mai stata cancellata ed e ad oggi ancora in essere, per cui, la delibera, ammesso che abbia avuto una sua validita, e rimasta comunque inattuata. Da ultimo, sia pur incidentalmente, giusta le risultanze documentali in atti, devesi dedurre che la delibera in esame e affetta da nullita assoluta e radicale che arriva ad integrare quasi l’inesistenza giuridica. Alla stessa hanno infatti partecipato solo tre soci ed e stato dichiarato che era presente la maggioranza dei soci. Risulta pero documentalmente provato che alla data del 30.05.2006, i soci fossero 9, per cui, se tre soci rappresentavano la maggioranza, ne erano stati convocati quattro o al massimo cinque. La delibera, pertanto, sarebbe certamente stata adottata con chiara pretermissione di soci, ed in ogni caso, senza il quorum legale, e/o statutario, per cui, vi era l’ontologica inidoneità a deliberare. Diversa considerazione merita l’altra delibera sempre in data 30.05.2006, recante l’orario di inizio 18.30. La stessa ha quantomeno i requisiti formali per l’idoneita a deliberare, atteso che risultavano presenti 6 soci su 9, ed i requisiti formali di validita, atteso che e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario designati (e ad abundantiam, anche da altri soci). In relazione a detta delibera devesi osservare che in sede di interrogatorio, alcuni soci hanno dedotto che le loro firme risulterebbero apocrife, e cio ridonderebbe sull’idoneita a deliberare con possibile declaratoria d’ufficio in via incidentale, anche in questo caso, della nullita, al pari della delibera in precedenza esaminata. Si osserva al riguardo che la declaratoria di nullita sarebbe una conseguenza della mancata partecipazione dei soci all’assemblea e della falsita delle loro firme, ma in detto caso, il presupposto logico giuridico della nullita e rappresentato dal preventivo accertamento di detta mancata partecipazione e dalla natura apocrifa delle relative sottoscrizioni. Quanto alla mancata partecipazione all’assemblea, al di la delle mere affermazioni, nessun socio ha pero dato seguito all’impugnativa della relativa delibera in esame, ed in ogni caso, nessuna specifica prova e stata acquisita agli atti. Quanto alla falsita delle firme, il relativo accertamento puo avvenire solo mediante proposizione di querela di falso che, pero, nessuno, al di la delle mere contestazioni verbali risulta aver mai introdotto, e a detta noluntas, non puo surrogarsi questa Commissione, neanche con l’esercizio dei poteri d’ufficio ad Essa riconosciuti, perche la querela di falso, giusta il disposto dell’art. 216 II comma c.p.c., deve essere “proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale”, atteso che trattasi di atto personalissimo, precluso anche al mero potere procuratorio del difensore. Allo stato degli atti abbiamo quindi una delibera 30.5.2006 (quella senza ora d’inizio) che risulta palesemente nulla dalla semplice disamina dei suoi elementi formali ed estrinseci, ed un’altra, ulteriore delibera in pari data (quella con orario di inizio), che ha i requisiti formali ed estrinseci di validita, e per tale viene allo stato valutata, non potendosi tenere conto oggi di impugnative e/o querele di falso potenzialmente idonee ad invalidarla, che non risultano pero da nessuno proposte e che non possono essere da nessuno sollecitate. Conclusivamente, in ipotesi entrambe le delibere in data 30.5.2005 potrebbero essere affette da nullita, ma mentre quella senza orario d’inizio e affetta da nullita assoluta oggettivamente rilevabile allo stato degli atti e puo essere valutata e dichiarata ai fini del decidere, quella in pari data con orario d’inizio, potrebbe essere oggetto di declaratoria di nullita solo ove venga preventivamente accertata la mancata partecipazione dei soci all’assemblea ovvero la falsita della firma, ma nessuno dei detti presupposti e stato acquisito agli atti per cui, si tratterebbe di nullita relativa che in difetto dei medesimi (presupposti), non puo essere incidentalmente dichiarata. Oltretutto, la detta ultima delibera, con le relative nuove nomine, e stata tempestivamente trasmessa agli Uffici di competenza sportiva e quindi ha avuto efficacia in ambito Federale, mentre l’altra delibera e rimasta del tutto sconosciuta in detto ambito. In siffatta situazione, dobbiamo dedurre che la vita sociale della A.S.D. Frascati Calcio, in data 30.5.2006, ha ricevuto nuovo impulso con la nomina delle nuove cariche sociali. Detto ultimo aspetto peraltro, e idoneo a sgomberare i dubbi sulla sussistenza delle dimissioni del precedente Presidente della A.S.D. Frascati Calcio Signor Dario Zanera, e sul momento in cui le dette dimissioni sarebbero intervenute. Di dette dimissioni non vi era infatti alcuna necessita, perche la nomina formale di nuove cariche sociali revoca implicitamente ogni potere in capo alle precedenti cariche sociali. Le dimissioni, infatti, integrano una rinuncia espressa del titolare della carica dall’esercizio del relativo potere, mentre con la nomina di nuove cariche, il potere e revocato per fatto autoritativo dell’assemblea, che prescinde totalmente dall’aspetto volontaristico di chi subisce l’esercizio della detta potestas. Ritenuto per fermo quanto fin qui dedotto, non risulta censurabile sotto qualsivoglia profilo la circostanza che la compagine sociale, nell’assemblea straordinaria del 19.6.2006 abbia deliberato di mutare la denominazione sociale da A.S.D. Frascati Calcio in A.S.D. Lupa Frascati. Al riguardo, giusta il disposto dell’art. 17 della N.O.I.F., vi era solo l’onere, per la societa interessata di rivolgere istanza entro il giorno 5.7.2006 per ottenere la prevista autorizzazione, ma risulta documentalmente in atti che detto onere sia stato assolto in data 21.6.2006, con deposito del relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, presso il Comitato Regionale Lazio. Per completezza di trattazione, rimane da eaminare il contenuto ed il significato da dare al documento di cui al Consiglio Direttivo 10.5.2006. Nella relativa delibera si dice testualmente: “di voler proseguire l’attivita sportiva attraverso una nuova associazione a cui trasferire i diritti sportivi e titoli” . Detta locuzione esprime il concetto della continuazione e la continuazione e incompatibile con lo iato che creerebbe la cessione pura e semplice del diritto mentre, in pari tempo, andrebbe approfondita la volonta assembleare effettivamente espressa con la dicitura “attraverso una nuova Associazione” . Devesi in definitiva comprendere se collegialmente si e voluta esprimere la volonta di continuare con una nuova societa, presupponendo lo scioglimento della societa esistente, anche se quest’ultima circostanza non e contenuta nella parte dispositiva della delibera in esame (soluzione eterosocietaria), ovvero sia stata ipotizzata una compagine sociale sostanzialmente nuova della medesima societa (soluzione endosocietaria). Riflettendo meglio sul punto specifico questa Commissione coglie nel medesimo un falso problema. Si deve infatti riflettere sulla circostanza che l’atto 10.5.2006 e l’espressione di un Consiglio Direttivo e non di una delibera assembleare, ed e appena il caso di riflettere sulla circostanza che solo una delibera assembleare e non certo una delibera di Consiglio potrebbe statuire lo scioglimento societario. Tutt’al piu, la delibera di Consiglio, relativamente ad un ipotizzato scioglimento societario ed a tutti gli atti che ne conseguono, potrebbe solo avere effetti prodromici, incapaci pero di sostanziarsi con vita autonoma, se non seguiti da delibera assunta dall’ Assemblea dei soci. Nei fatti, alcuna delibera assembleare e intervenuta in tal senso, mai e stato deliberato lo scioglimento della A.S.D. Frascati Calcio e men che meno e stata costituita una nuova societa per potergli trasferire il titolo (o comunque, nessuna prova al riguardo e stata acquisita agli atti), per cui, certamente non e stata adottata la soluzione eterosocietaria, mentre successivamente alla delibera in esame e di fatto cambiata quasi per intero la compagine sociale e sono state rinnovate interamente le cariche sociali. Appare quindi indubbio che sia stata adottata una soluzione endosocietaria con l’entrata di forze nuove, forse con una maggior forza economica e maggior credibilita, idonee ad apportare energia ad una societa in grave crisi economica (debito di €120.000,00) e di risultati sportivi (retrocessione di categoria nell’ultima stagione). Pertanto, anche a voler ipotizzare che la delibera di Consiglio 10.5.2006 abbia comunque nelle intenzioni voluto porre in essere una cessione di titolo ad altra e diversa societa, detta situazione non e stata successivamente deliberata dall’Organo Societario Competente, e non e stata attuata in via di mero fatto, per cui, non e mai venuto ad esistenza il fatto costitutivo dell’ipotizzato illecito. Anche in argomento, per far riferimento a specifiche fattispecie normative, l’ipotesi che piu si avvicina a quella dell’art. 115 c.p. a mente del quale, “salvo che la Legge disponga altrimenti, qualora due o piu persone si accordino per commettere un reato (nella nostra fattispecie potremo dire analogicamente un “illecito”) e questo non sia stato commesso, nessuna di esse e punibile per il solo fatto dell’accordo”. Ne puo farsi ricorso, per trovare elementi di colpevolezza, all’ipotesi del delitto tentato, perche anche a voler configurare la delibera del 10.5.2006 come l’espressione della volonta di commettere l’illecito, alla stessa non sono seguiti atti idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo. L’ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie porta quindi conclusivamente a poter affermare che non vi e stata la cessazione della A.S.D. Frascati Calcio e la cessione del relativo titolo alla A.S.D. Lupa Frascati, ma e rimasta in essere la prima innanzi citata, che ha conservato la medesima matricola e la medesima partita IVA. Nell’ambito di detta societa e mutata unicamente la compagine sociale, peraltro non totalmente (perche alcuni soci della prima compagine sono rimasti anche nella seconda) ed integralmente le cariche sociali della medesima, che hanno sostituito la precedente dirigenza. Detta Associazione, dopo l’ingresso di ulteriori soci, ha ritenuto peraltro di mutare la denominazione sociale, e lo ha fatto nel rispetto del disposto di cui all’art. 17 delle N.O.I.F., conservando peraltro il titolo che gia le apparteneva, per cui non e verificata la fattispecie di cui agli artt. 52 comma 2 e 16 comma 4A delle N.O.I.F, neanche sotto l’ipotetico profilo del negozio indiretto. Da cio consegue che non possono ritenersi fondate le incolpazioni di cui ai singoli atti di deferimento e tutte le parti deferite debbono essere assolte dalle incolpazioni loro ascritte. Una trattazione separata merita la posizione del Signor Melchiorre Zarelli, Presidente del Comitato Regionale Lazio. Se non sussiste la fondatezza delle incolpazioni e delle irregolarita di cui al deferimento, egli non aveva l’obbligo di denunciare alcunche mentre, comunque, allo Stesso deve essere riconosciuto che, giusta la documentazione acquisita agli atti, ha sempre trasmesso con solerzia e celerita tutti gli atti ricevuti agli Organi gerarchicamente preposti, facendone in pari tempo oggetto di comunicazione per opportuna conoscenza anche alla Lega Nazionale Dilettanti (vedasi lettere 12.7.2006 e 14.7.2006 a firma Melchiorre Zarelli). Lo stesso, peraltro, era tenuto a conformarsi al disposto dei suoi Organi Superiori e quando gli stessi hanno disposto che le questioni sollevate avevano solo rilevanza interna alla Societa, che se del caso dovevano costituire oggetto di domanda alla Giustizia Ordinaria, lo stesso non poteva prendere iniziative diverse da quanto i Superiori gerarchici gli imponevano. D’altronde, che le problematiche sollevate attenessero a questioni societarie meramente interne, integrano le conclusioni a cui e giunta anche questa Commissione con la puntuale disamina di tutte le delibere, innanzi ampiamente svolta. Quanto allo specifico, nessun comportamento dello Zarelli puo integrare la violazione dei fondamentali principi sportivi di cui all’art. 16 comma 4 lettera A delle N.O.I.F. perche nella fattispecie non e intercorsa alcuna cessione di titolo sportivo o sono stati posti in essere comportamenti diretti ad eludere il divieto di cessione del titolo medesimo. Non puo ritenersi integrata la violazione dell’art. 17 comma 2 delle N.O.I.F., perche il Dirigente Federale, ricevuta tempestiva comunicazione del mutamento di denominazione sociale (entro il perentorio termine del 5 luglio (trattandosi di Societa Dilettantistica), ha puntualmente verificato la regolarita formale degli atti, ha espresso il suo conseguente parere ed ha trasmesso gli atti all’Organo Federale preposto ad autorizzare il cambio di denominazione, con tutti gli allegati richiesti dalla norma in esame. Non puo ritenersi la sussistenza della violazione di cui all’art. 52 2 comma delle N.O.I.F. perche nella fattispecie, come gia piu volte detto, non e intervenuta alcuna cessione di titolo o valutazione economica dello stesso. Non puo ritenersi integrata la violazione dell’art. 4 comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, perche come innanzi argomentato con i puntuali riferimenti documentali, quando il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha ravvisato ipotetici conflitti in ordine alla legittimita del poteri, per opportuna conoscenza ha inviato le comunicazioni alla Lega Nazionale Dilettanti. Non puo da ultimo sostenersi che lo Zarelli abbia integrato la violazione dei principi di lealta, correttezza e probita di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., perche la sua attivita, per quel che risulta documentalmente acquisto agli atti, e sempre stata ispirata a rigore formale, a pronta evasione dei suoi doveri di ufficio e a tempestiva comunicazione degli atti in favore degli Organi preposti ad esaminarli e valutarli. Per questi motivi la C.A.F. visto il deferimento della Procura Federale e gli atti tutti del procedimento proscioglie tutti i deferiti, signori Zarelli Melchiorre, Romani Giancarlo, Zanera Dario, Coppitelli Paolo, Appetiti Fabio nonche la societa A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma).
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