F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 1. RECLAMO POL. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCOALDI JUAN SEBASTIAN FINO AL 30.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 81 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 1. RECLAMO POL. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCOALDI JUAN SEBASTIAN FINO AL 30.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 81 del 18.1.2007) Con ricorso proposto in data 22.12.2006 la Associazione Sportiva Dilettantistica Folgore Falerone, con sede in Falerone, Via del Mercato n. 1, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. dott. Pasquale Fermani proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006 con cui è stata inflitta al signor Marcoaldi Juan Sebastian, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2008. Peraltro si ritiene che il ricorso proposto dalla Polisportiva Folgore sia inammissibile ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 33, comma 2 C.G.S. per omesso tempestivo invio di copia dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti. Il reclamo quindi è da ritenersi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Folgore di Falerone (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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