F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 4. RECLAMO SIG. DEL SIGNORE VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 23.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 4. RECLAMO SIG. DEL SIGNORE VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 23.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.2.2007) Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 23.3.2007 al signor Del Signore Vittorio nella sua qualità di dirigente della società Sporting Pontecorvo, perché, pur non essendo inserito nella distinta di gara (ndr Coppa lazio categoria Allievi Sporting Pontecorvo 1926/Articoli del 7.1.2007) veniva “personalmente riconosciuto dall’arbitro”, mentre si trovava abusivamente nell’area antistante gli spogliatoi da dove indirizzava al direttore di gara ingiurie ed offese. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato, rigettava il reclamo proposto dal Del Signore il quale contestava la sanzione dichiarando che si trovava a “ molti chilometri di distanza lontano dal Campo Ceccarelli” teatro dei fatti contestatigli. L’Arbitro, convocato in audizione diretta ex art. 30 comma 4 C.G.S., confermava con dovizia di particolari quanto già succintamente sottoscritto nel corpo del referto di gara; documento, quest’ultimo, dotato di efficacia probatoria privilegiata. Confermava, quindi, la sanzione dell’inibizione fino al 23.3.2007. Proponeva reclamo innanzi alla Commissione d’Appello Federale il Del Signore, riproponendo a suo discarico la circostanza di essersi trovato, nel caso di specie, in altro luogo, così come già sostenuto in 2° grado. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Del Signore Vittorio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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