F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 6. RECLAMO POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO/CIVITAVECCHIA SAN GORDIANO DEL 17.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 6. RECLAMO POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO/CIVITAVECCHIA SAN GORDIANO DEL 17.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 25.1.2007) La Polisportiva Quartiere Campo dell’oro ha impugnato in questa sede la decisione in epigrafe deducendo quanto appresso. A seguito di violente proteste e minacce per un calcio di rigore concesso alla odierna reclamante, l’arbitro sospendeva l’incontro; con decisione del 21.12.2006 (Com. Uff. n. 19) il Giudice Sportivo infliggeva, quindi, alla Civitavecchia S. Gordiano la sconfitta per 0-3, con inibizione del dirigente accompagnatore e la squalifica dell’allenatore e del calciatore De Michelis. Tale decisione veniva impugnata dalla S. Gordiano dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico che con delibera del 25.1.2007 (Com. Uff. n. 32) la riformava parzialmente riducendo la sanzione inflitta alla S. Gordiano in particolare quanto alla sconfitta, ordinando invece la ripetizione della gara, e riducendo altresì l’inibizione e le squalifiche precedentemente decretate nei confronti del dirigente, tecnico e calciatore. Ricorre a questa C.A.F. la Polisportiva Quartiere Campo dell’oro lamentando di non aver ricevuto notificazione del ricorso presentato dalla controparte al Giudice Sportivo di 2° Grado, dinanzi al quale, quindi, non aveva potuto spiegare le proprie difese. Il ricorso è fondato e va accolto. La C.A.F. osserva come risulta in atti che il reclamo dinanzi al Giudice di 2° Grado è stato indirizzato dalla Civitavecchia S. Gordiano alla controparte nell’indirizzo di L.go Martiri di Via Fani a Civitavecchia e quindi ad un recapito postale diverso da quello dichiarato dalla società all’atto dell’iscrizione, dove andava invece recapitata la corrispondenza volta a costituire regolarmente il contraddittorio; né risulta fornita la prova, da parte della Civitavecchia S. Gordiano, dell’effettiva ricezione da parte della odierna ricorrente del reclamo inoltrato al Giudice di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Quartiere Campo dell’Oro di Civitavecchia (Roma), annulla la decisione di 2° grado impugnata ripristinando il giudicato di 1° grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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