F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 7. RECLAMO A.S.D. QUARTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPRI/QUARTO DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 7. RECLAMO A.S.D. QUARTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPRI/QUARTO DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 1.2.2007) La A.S.D. Quarto ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Lega Nazionale Dilettanti del 29.1.2007, che in merito al mancato svolgimento della gara Capri S.S.D.A/A.S.D. Quarto del 9.12.2006, a causa della assenza della squadra ospitante, accogliendo il ricorso proposto dalla società Capri contro la pronuncia del Giudice Sportivo di prima istanza che aveva inflitto alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara, dell’ammenda di € 250,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, in riforma della decisione impugnata ha disposto la rifissazione della gara non disputata il 9.12.2006. Il ricorso della A.S. Quarto è inammissibile. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che gli eventi meteo-marini del giorno 9.12.2006 hanno determinato l’impossibilità oggettiva della squadra Capri S.S.D.A. di raggiungere l’isola di Capri per causa di forza maggiore e quindi la sussistenza della esimente prevista dall’art. 55 comma 1 N.O.I.F. per la mancata partecipazione alla gara. La ricorrente, a questo proposito denuncia la erronea e inconferente applicazione della prefata norma di cui all’art. 55 N.O.I.F., dal momento che nella condotta della società ospitante doveva ravvisarsi una rinuncia alla gara ai sensi dell’art. 53 N.O.I.F., con tutte le conseguenze disciplinari a ciò connesse non vertendosi in ipotesi di forza maggiore. La tesi della ricorrente non può essere condivisa, in quanto la mancata partecipazione alla gara disciplinata dall’art. 55 N.O.I.F., costituisce una fattispecie normativa autonoma e diversa da quella della rinuncia alla gara prevista dal precedente art. 53. L’art. 55 infatti, equipara la mancata presenza in campo della squadra soltanto in via presuntiva (sono considerate rinunciatarie alla gara) alla ipotesi della rinuncia alla disputa della gara e per tale motivo rinvia quoad poenam all’art. 53, ma trattandosi di una mera presunzione di rinuncia consente la prova contraria della sussistenza di una causa di forza maggiore. Ne consegue pertanto che poichè a norma del secondo comma dell’art. 55 l’accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore così come richiesto dalla società Capri compete alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza, contro tale declaratoria, resta precluso ogni altro mezzo di impugnazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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