F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 9. RECLAMO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVID TREZEGUET SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 31 A3) C.G.S DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 15.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 9. RECLAMO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVID TREZEGUET SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 31 A3) C.G.S DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 15.3.2007) Con preannuncio a mezzo fax del 15.3.2007 la società Juventus F.C. S.p.A. ricorre avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che ha confermato la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore David Trezeguet, a seguito di segnalazione, ex art. 31 lett. a) C.G.S., del Procuratore Federale, perchè lo stesso “colpiva con una gomitata al volto il calciatore Santacroce del Brescia” nel corso della gara Brescia-Juventus del 10.3.2007. La reclamante, a sostegno del gravame, nei motivi proposti, lamenta: a) erronea applicazione normativa dell’art. 31 lett. a) C.G.S.; reiterando i motivi già esposti in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare, sostiene che il direttore di gara e l’assistente avrebbero osservato lo svolgimento dell’azione incriminata e di conseguenza desume la non applicabilità della c.d. “prova televisiva”. A sostegno di ciò fornisce un “fermo immagine” del giornale Tuttosport, che però a giudizio della C.A.F. non può superare le dichiarazioni già rese al riguardo dagli ufficiali di gara; b) contradditoria motivazione ed erronea applicazione dell’art. 14.2 bis lett. b) C.G.S.; l’asserita assenza di volontarietà nel colpire con il gomito alzato l’avversario al volto, legata alla motivazione della concitazione dell’azione di gioco ed alla istintività del gesto teso al solo divincolarsi, non è riproponibile in quanto eventualmente attinente all’esame di merito della C.A.F. e pertanto escluso ex lege; c) mancata applicazione dell’attenuante della provocazione; infine, la richiesta riduzione della sanzione, fondata sulla presunta “reazione alla provocazione”, a giudizio di questa Commissione, non è accoglibile perché non de-qualifica il gesto violento del Trezeguet che, come tale è normativamente sanzionato come dai precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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