F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 2. RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASARANO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 2. RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASARANO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara A. Stefanizzi Sogliano/Virtus Casarano del 21.1.2007, valevole per il Campionato di Promozione 2006/2007, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata in data 25.1.2007, infliggeva alla reclamante la penalizzazione di punti 2 in classifica, in quanto i propri tifosi a fine gara “davano luogo ad un fitto lancio di sassi verso la gradinata dove sostavano i tifosi della squadra avversaria ferendo alcuni di essi. Successivamente la sassaiola veniva reiterata anche all’esterno dello stadio danneggiando alcune macchine in sosta”. La reclamante impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva il reclamo, confermando, così, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto “….la società, durante la corrente stagione sportiva è stata spesso sanzionata per le innumerevoli e costanti intemperanza dei propri sostenitori”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello la A.S.D. Virtus Casarano, la quale ha lamentato: (i) la errata o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, (ii) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S., (iii) la eccessività della sanzione inflitta rispetto alla violazione contestata e (iv) l’esistenza di circostanze attenuanti non considerate dai giudici dei gradi precedenti. Per quanto esposto, la reclamante ha richiesto “a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 33, comma 1, C.G.S.; b) nel merito, annullare la penalizzazione di due punti in classifica comminata a carico della odierna ricorrente e sostituire la sanzione stessa con altra diversa e più lieve tra quelle previste dall’art. 13, comma 1 C.G.S. (ammenda o squalifica del campo)”. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 22.3.2007, il rappresentante di fiducia della A.S.D. Virtus Casarano, avv. Fiorillo, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento. Preliminarmente, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che il reclamo presentato dalla A.S.D. Virtus Casarano è ammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c) per omessa motivazione del giudice di secondo grado su un punto decisivo della controversia. Ed invero, la sintetica motivazione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia non prevede alcuna argomentazione sulle eccezioni sollevate dalla odierna reclamante nel giudizio di secondo grado. Per tale motivo, la Commissione è chiamata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., a decidere nel merito la questione oggetto di reclamo. La Commissione, valutati il reclamo e l’intera documentazione presente in atti, ritiene, seppur considerata la gravità degli episodi descritti nella relazione del Commissario di gara, che i fatti in questione non abbiano costituito una situazione di particolare allarme o pericolo. Peraltro, ad avviso di questa C.A.F., in ordine alla valutazione sulla responsabilità oggettiva della reclamante per il comportamento dei propri tifosi, sussiste la circostanza attenuante, riconosciuta da numerose precedenti decisioni alle squadre impegnate in trasferta, per l’impossibilità delle stesse di organizzare e porre in essere i mezzi diretti a prevenire fatti violenti. Allo stesso modo, risulta pacifico che i fatti denunciati non abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara. Per quanto appena esposto, la Commissione ritiene che i fatti segnalati dal Commissario di campo non possano essere considerati particolarmente gravi, ai sensi dell’art. 11, comma 3, ultima frase, C.G.S. e che, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, così come prevista dall’art. 13, comma1, lett. d), C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Casarano di Casarano (Lecce), per l’effetto, in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione della squalifica del campo per due giornate in luogo della penalizzazione di due punti in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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