F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 3. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 UNITAMENTE ALL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA AL SIG. FRANZA PIETRO, PRESIDENTE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 E ART. 4, COMMI 1, 2, E 3 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, ART. 3, COMMA 2 E ART. 4, COMMA 5 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 15.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 3. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 UNITAMENTE ALL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA AL SIG. FRANZA PIETRO, PRESIDENTE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 E ART. 4, COMMI 1, 2, E 3 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, ART. 3, COMMA 2 E ART. 4, COMMA 5 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 15.2.2007) Il signor Pietro Franza, Presidente della F.C. Catania Peloro S.r.l. e la F.C. Messina Peloro S.r.l hanno proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, (Com. Uff. n. 229 del 15.2.2007) che, a seguito del deferimento promosso dal Procuratore Federale, irrogava al primo, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni sessanta, congiuntamente al pagamento dell’ammenda di € 7.500,00; alla seconda, la sanzione del pagamento dell’ammenda di € 7.500,00. Dette sanzioni venivano irrogate per il signor Franza a seguito di violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 4 commi 1-2-3 C.G.S., per aver espresso, nella qualità di Presidente della società Messina, mediante dichiarazioni, riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport” e “TuttoSport” del 19.12.2006, specificamente indicate nel deferimento, qui da intendersi integralmente riportate, giudizi lesivi della reputazione dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché di sue specifiche strutture e, in particolare, dell’Associazione Italiana Arbitri; per la Società Messina, a titolo di responsabilità diretta, in relazione a quanto ascritto al suo Presidente. Alla luce dei principi generali in merito al diritto di critica ed ai limiti che lo stesso incontra quando invade e lede la sfera personale altrui, nel caso di specie, le espressioni contestate ed oggetto dell’incolpazione, certamente non possono rappresentare la legittimazione del diritto di critica. Infatti, gli stessi articoli giornalistici definiscono dette espressioni delle vere e proprie “accuse” alle istituzioni “chiamate in causa”, con pregiudizio del loro prestigio e della loro credibilità. Di rito, appare tautologico precisare che nel caso di una eventuale ipotesi illecita siano necessari elementi e prove, ovvero fatti precisi e circostanziati da formalizzare e denunciare, ove davvero sussistenti, avanti i competenti Organi di Giustizia Sportiva. Di converso, appare evidente nel caso esaminato, che trattasi ingiustificatamente di espressioni gravi non soltanto a spregio di una squadra, l’Inter, e dell’attività svolta dall’intera classe arbitrale, ma che addirittura, senza alcun elemento di riscontro, gettano ombre di dubbio sulla regolarità delle gare e del campionato. Allo stato, pertanto, tali affermazioni rimangono delle mere insinuazioni ed accuse indiscriminate, peraltro, mai rettificate con specifica richiesta ai sensi dell’art.8 L. n. 47/1948 (“Legge Stampa”). A tal punto, emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità del signor Pietro Franza e, di conseguenza, della Società Messina, ritenendosi altresì esattamente qualificato il fatto e la sussistenza delle circostanze aggravanti, così come individuati e sanzionati dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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