F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 5. RECLAMO A.S. SOLANAS 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLANAS 2006/SANVERESE DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 66 dell’8.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 5. RECLAMO A.S. SOLANAS 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLANAS 2006/SANVERESE DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 66 dell’8.2.2007) Con provvedimento dell’8.2.2007, Com. Uff. n. 30, il Comitato Regionale Sardegna, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Sanverese relativo alla posizione del calciatore Ligia Francesco, in forza alla società Solanas 2006, nella gara del Campionato di Terza Categoria Solanas 2006/Sanverese disputata il 21.1.2007, infliggeva alla detta società Solanas 2006 la perdita della gara con il risultato di 0-3, oltre alla squalifica del Ligia per una ulteriore giornata. Avverso tale decisione la Solanas 2006 presentava ricorso a questa C.A.F. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, per violazione dell’art. 29 comma 9 C.G.S. non avendo la Solanas 2006 stessa ricevuto copia dei motivi del reclamo. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. Risulta, infatti, accertato che il ricorso avanzato dalla Sanverese circa la posizione del calciatore della Solanas 2006 Ligia Francesco non fu ricevuto dalla controparte a causa dell’insufficienza dell’indirizzo nel quale non erano indicati né il nome del presidente della società, né l’indicazione completa della strada e del numero civico; solo casualmente, ma in data successiva alla decisione della Commissione Disciplinare, il presidente della Solanas 2006 ebbe la possibilità di ritirare presso l’ufficio postale la comunicazione. Ne consegue che deve essere considerato violato il principio del contraddittorio cui, ai sensi del citato art. 29 C.G.S., sono ispirate le decisioni degli organi giudicanti, tanto che nello stesso comunicato dell’8.2.2007 si da atto, per quanto appena detto erroneamente, che la società Solanas 2006 non aveva fatto pervenire controdeduzioni. La doglianza della Solanas 2006 non può, tuttavia, essere accolta in ordine al ripristino del risultato acquisito sul campo, poiché l’inadempimento della Sanverese, che ha inviato alla controparte una copia del ricorso con indirizzo incompleto, essendo di natura procedurale e non sostanziale, comporta non il semplice annullamento della delibera della Commissione Disciplinare, ma l’annullamento con rinvio allo stesso organo giudicante, ex art. 33 comma 5 C.G.S., di modo che la società Solanas 2006 possa essere messa in condizioni di esprimere le sue controdeduzioni al reclamo della Sanverese, venendo tempestivamente informata della data della riunione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna che giudicherà, questa volta, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Solanas 2006 di Cabras (Oristano) annulla la decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio e rinvia alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna per L’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it