F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 9. RECLAMO SIGNORI BOTTINO ALESSANDRO E MORETTI RITA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE BOTTINO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 36 del 15.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 9. RECLAMO SIGNORI BOTTINO ALESSANDRO E MORETTI RITA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE BOTTINO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 36 del 15.2.2007) Con provvedimento del 15.2.2007, Com. Uff. n. 36, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico respingeva il reclamo presentato dal calciatore Bottino Simone avverso la decisione del Giudice di primo grado e ne confermava la squalifica fino al 31.8.2008. Contro detta decisione presentava ricorso a questa C.A.F. il Bottino, unitamente ai suoi genitori, insistendo per una riduzione della pena inflitta in considerazione della giovane età del tesserato e del suo sincero e convinto senso di costrizione e pentimento per l’accaduto. La doglianza può, ad avviso della C.A.F., essere ritenuta ammissibile, sia sul piano equitativo che su quello della corretta applicazione della sanzione e della sua afflittività la quale deve essere sempre adeguatamente correlata ai fatti in esame e proporzionata alla loro gravità, risolvendosi, in caso contrario, in una intrinseca violazione delle norme contenute nel C.G.S.. Nel merito della vicenda la C.A.F. ritiene esservi spazio per una riduzione della sanzione inflitta in considerazione del fatto che la condotta del giovane calciatore, sicuramente riprovevole e censurabile, non appare tuttavia tale da poter essere qualificata come particolarmente violenta essendosi concretizzata in una spinta ed in un pestone all’arbitro, oltre ad espressioni offensive ed ingiuriose. In conseguenza la squalifica inflitta al Bottino può essere ridotta dal 31.8.2008 al 31.12.2007, termine più adeguato, anche alla luce di una comunque non eludibile comparazione con le sanzioni inflitte in occasione di analoghi episodi violenti, all’entità dei comportamenti in esame. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dai signori Bottino Alessandro e Moretti Rita, esercenti la patria potestà del calciatore Bottino Simone, riduce a tutto il 31.12.2007 la squalifica inflitta al calciatore Bottino Simone. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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