F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 3. RECLAMO A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BRICHERASIO/SAN MICHELE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 29 dell’8.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 3. RECLAMO A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BRICHERASIO/SAN MICHELE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 29 dell’8.2.2007) Ritenuto che con atto pervenuto in data 9.2.2007, intitolato “Reclamo alla C.A.F., la società A.S.D. “Virtus” Bricherasio ha assunto testualmente quanto segue: “codesta società con la presente lettera intende inoltrare ricorso presso la Commissione D’Appello Federale in quanto alla Commissione Disciplinare di Torino non è pervenuta la ricevuta della raccomandata inviata al San Michele. Di conseguenza non si è preso atto del reclamo fatto in precedenza. Riferimento alla partita Virus Bricherasio/San Michele causa dei due calciatori non tesserati regolarmente (n. 9 De Luca Michel nato il 17.1.1991 e del n. 15 Boeti Michele nato il 7.10.1991 fatti giocare con cartellino per il settore giovanile”; - che il ricorso, come testualmente innanzi riprodotto, non contiene i motivi per i quali la ricorrente si duole d’una imprecisata delibera della “Commissione disciplinare di Torino”; - che, a tenore dell’art. 29, comma 6, C.G.S. “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”; - che, dunque, il ricorso della A.S.D. “Virtus” Bricherasio deve esser dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 6 C.G.S., per omessa sottoscrizione, perchè privo di motivazioni e redatto in forma generica, il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Bricherasio di Bricherasio (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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