F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 8. RECLAMO A.S. CATANZARO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5/A.S. CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 411 del 16.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 8. RECLAMO A.S. CATANZARO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5/A.S. CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 411 del 16.2.2007) Nella decisione pubblicata nel Com. Uff. 335 del 23.1.2007, il Giudice Sportivo aveva accolto il ricorso presentato dalla società Catanzaro Calcio a Cinque, con il quale si chiedeva che fosse dichiarata nulla la gara disputata il 6 gennaio precedente contro il Real Reggio Tremulini C 5. In particolare, nella decisione il Giudice Sportivo accoglie i rilievi avanzati dal ricorrente in merito al verificarsi di un errore tecnico da parte del direttore di gara, il quale aveva fatto tirare un calcio di rigore con la presenza sul campo del solo portiere della squadra di Reggio, mentre gli altri giocatori si erano rifiutati di tornare sul terreno di gioco. Entrambe le società hanno presentato reclamo alla Commissione Disciplinare contro la decisione del Giudice Sportivo, l’una per chiedere di stabilire la sconfitta della squadra del Reggio per 0-6 in luogo dell’annullamento della partita, l’altra all’opposto per chiedere la conferma del risultato ottenuto sul campo. La Commissione, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 411 del 16 febbraio, ha annullato la decisione precedente del Giudice Sportivo, disponendo di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo. Tale decisione non è stata assunta accogliendo le argomentazioni di parte presentate dal Real Reggio C 5, che pure concludeva nel senso della decisione adottata, ma per aver rilevato che il ricorso del Catanzaro Calcio, sul quale era fondata la decisione di primo grado, era privo di sottoscrizione, e perciò da considerarsi nullo in radice. La società ricorrente richiede l’annullamento della decisione, sostenendo la possibilità di sanare il vizio formale della mancanza della sottoscrizione. Il ricorso non può essere accolto Come puntualmente rilevato nella decisione d’appello, infatti, il procedimento non si fonda su valutazioni d’ufficio degli atti di gara, ma è stato introdotto dal ricorso di parte, nel quale è stata rilevata la carenza di un elemento essenziale, com’è quello della sottoscrizione autografa. La decisione della Commissione Disciplinare appare dunque fondata e deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Catanzaro Calcio a 5 di Catanzaro (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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