F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 9. RECLAMO A.S. LAMETIA GIZZERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPIZZAGLIE/LAMEZIA GIZZERIA DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 9. RECLAMO A.S. LAMETIA GIZZERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPIZZAGLIE/LAMEZIA GIZZERIA DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2007) Con atto di impugnazione in data 12.2.2007, il presidente dell’A.S. Lametia Gizzeria ricorre avverso la decisione (pubblicata il 6.2.2007) della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con la quale veniva rigettato il reclamo, proposto dalla stessa S.S. Lametia Gizzeria, contro la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza, che aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara Capizzaglie-Lametia Gizzeria (disputatasi il 13.1.2007) con il punteggio di 0-3 nei confronti di entrambe le società. Aveva rilevato la Commissione Disciplinare, nella sua decisione, che le due società avevano deciso di comune accordo di non ricominciare la gara dopo il grave infortunio occorso (al 15° del secondo tempo) ad un giocatore della squadra del Capizzaglie, in quanto tutti i calciatori erano “scossi e confusi” per l’accaduto, e ciò pur dopo essere state invitate dall’arbitro a riprendere il gioco. Tale comportamento – aggiungeva la stessa Commissione Disicplinare – era stato giustamente sanzionato dal Giudice Sportivo, dal momento che le due società avrebbero dovuto ottemperare alla sollecitazione del direttore di gara, “il quale evidentemente valutava sussistere tutte le condizioni sufficienti per portare a termine la gara” medesima. Il ricorrente, per contro, deduce che, a seguito della gravità dell’infortunio già menzionato, si era venuta a creare in campo una situazione “drammatica”, che realmente non consentiva, per il turbamento e la preoccupazione dei giocatori (l’infortunato aveva perso conoscenza ed era stato trasportato in autoambulanza in ospedale), una normale prosecuzione dell’incontro. La A.S. Lametia, pur sapendo che se la propria squadra fosse rimasta in campo avrebbe potuto ottenere una vittoria “a tavolino”, per spirito di amicizia e di solidarietà aveva condiviso, con la società avversaria, la decisione di non riprendere la partita. Per tali ragioni, dovendosi ritenere ben comprensibile e del tutto plausibile la scelta operata, il ricorrente sollecita una valutazione meno letterale delle norme regolamentari, chiedendo l’accoglimento della richiesta di ripetizione della gara o del riconoscimento della vittoria “a tavolino”. Ritiene la C.A.F. che le doglianze, pur esprimendo proposizioni ispirate a sentimenti certamente commendevoli, non siano fondate. Costituisce invero principio fondamentale della disciplina sportiva – chiaramente ribadito nello stesso regolamento del gioco del calcio – che appartenga unicamente alla autorità ed alla responsabilità dell’arbitro della gara (anche) ogni determinazione in relazione alla sua interruzione, sia temporanea che definitiva. La valutazione al riguardo del direttore di gara, è pienamente discrezionale e solo al medesimo compete apprezzare tutte le circostanze del caso concreto ed adottare la decisione ritenuta più opportuna (alle due squadre fondatamente competendo la segnalazione di accadimenti considerati tali da poter interferire sulla regolare prosecuzione della gara in atto). Nella fattispecie, come osservato nella stessa decisione impugnata, evidentemente l’arbitro “valutava sussistere tutte le condizioni per portare a termine la gara”, e tale suo insindacabile avviso non avrebbe potuto essere disatteso dai partecipanti alla gara medesima, i quali avrebbero dovuto riprenderla e proseguirla siccome dall’arbitro disposto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Lametia Gizzeria di Lamezia Terme (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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