F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 2. RECLAMO CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TADEI DA SILVA EDUARDO, NATO IL 3.3.1982, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 2. RECLAMO CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TADEI DA SILVA EDUARDO, NATO IL 3.3.1982, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007) Con atto del 21.3.2007 la società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 proponeva reclamo, avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con sistematico ed articolato atto. Giova riepilogare la cronologia degli eventi. A seguito della gara Giovinazzo/Modugno del 13..1.2007 la società Modugno proponeva reclamo in merito alla gara stessa, sostenendo l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Tadei Da Silva Eduardo inserito in distinta dal Giovinazzo e chiedendo l’inflizione nei confronti della consorella della sanzione della perdita della gara. In data 26.1.2007 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – con Com. Uff. n. 346 - respingeva il reclamo in quanto il calciatore risultava regolarmente tesserato in favore del Giovinazzo con decorrenza 19.12.2006. Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la società Giovinazzo; la Commissione Disciplinare sospendeva l’esame del reclamo e formulava richiesta di giudizio, in merito alla regolare posizione di tesseramento del Tadei Da Silva, alla competente Commissione Tesseramenti. Quest’ultima, con il provvedimento richiamato in epigrafe, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore “…dalla data del 19.12.2006”, con Com. Uff. 18/D del 23.2.2007. La C.A.F., nella seduta del 5.4.2007, ammesso il Modugno (in via incidentale per quanto necessario), aperto il dibattimento, ha ascoltato le parti che rispettivamente si sono riportate ai diffusi motivi in atti. Il proposto ricorso è privo di giuridico fondamento e deve essere rigettato. Ha, infatti, correttamente osservato la Commissione Tesseramenti, con motivazione recepita dalla Commissione Disciplinare competente, che la semplice richiesta di permesso di soggiorno presentata nei termini di legge non possa ritenersi equipollente all’avvenuto rilascio del Permesso di soggiorno e che il requisito della residenza possa essere sostituito con il domicilio dichiarato all’Autorità competente che ne assevera l’autenticità, ciò in quanto non può sussistere equipollenza tra documenti che hanno il fine di attestare situazioni diverse e non omologabili (cfr. C.A.F. del 9.1.2007). Il domicilio, infatti, attesta la stabilità di rapporti tra un soggetto ed un determinato luogo, mentre la residenza attesta la sussistenza del requisito di legittimità dell’ingresso e, in specie, della permanenza di un soggetto proveniente da un paese straniero. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio a Cinque Giovinazzo di Giovinazzo (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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