F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 3. RECLAMO G.S.D. DORMELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S.D. DORMELLETTO/A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006) 4. RECLAMO A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, INERENTE LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS, NATO IL 30.12.1982, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA C.A.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 3. RECLAMO G.S.D. DORMELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S.D. DORMELLETTO/A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006) 4. RECLAMO A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, INERENTE LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS, NATO IL 30.12.1982, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA C.A.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007) Il 3.12.2006 si svolse l’incontro tra il G.S.D. Dormelletto e l'A.S.D. Arona G.Ol.In.Par., nell'ambito del campionato di Prima Categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. Dopo l'incontro il G.S.D. Dormelletto propose ricorso alla Commissione Disciplinare e dedusse che il calciatore Parianotti Devis, schierato in campo dall'A.S.D. Arona, risultava vincolato con altra società. La Commissione accertò: - che il giocatore Parianotti Devis risultava tesserato con l'A.S.D. Arona a partire dal 7 settembre 2006; - che lo stesso giocatore risultava tesserato, a partire dal 5 marzo 2005, con il G.S. Boca Calcio, sebbene sul tesserino dell'Ufficio Tesseramenti, risultasse il nome Davis anziché Devis. La Commissione ritenne: - che l'erronea indicazione del nome Davis fosse da attribuire esclusivamente all'Ufficio Tesseramenti e al calciatore; - che doveva prevalere il primo tesseramento con la conseguenza che il giocatore non poteva essere più schierato in campo dall'A.S.D. Arona; - che nessuna responsabilità poteva essere attribuita a quest'ultima società. In ordine a quest'ultimo punto, la Commissione così motivò: «I dirigenti della stessa [la A.S.D. Arona], infatti, hanno dato puntuale dimostrazione della propria buona fede e, pur essendosi limitati a controllare esclusivamente che il Parianotti Devis risultasse svincolato dal Boca Calcio al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, senza poi verificare presso l'Ufficio Tesseramenti la posizione del medesimo nelle due Stagioni Sportive successive, non è chi non veda come tale ulteriore accertamento avrebbe comunque condotto ad esito negativo nel caso di specie, a causa dell'erronea indicazione del nominativo con cui il giocatore risultava tesserato per L'altra società». Contro la decisione della Commissione Disciplinare propose ricorso la G.D.S. Dormelletto e chiese che alla A.S.D. Arona fosse inflitta la sanzione della perdita della gara, in applicazione dell'art. 12, punto 5, lett. a) C.G.S.. La C.A.F., esaminato il ricorso, ha investito la Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione del calciatore Parianotti Devis, ai sensi dell’art. 43, comma 4, C.G.S.. La predetta Commissione (Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007) ha dichiarato che il calciatore Parianotti Devis alla data del 3.12.2006 era regolarmente tesserato per la G.S. Boca Calcio. La A.S.D. Arona, preso atto della decisione della Commissione Tesseramenti ha chiesto che «fatta salva la buona fede delle due società interessate al tesseramento venga riconosciuto valido il risultato della gara Dormelletto/A.S.D. Arona del 3.12.2006 come maturato sul campo e quindi definitivamente omologato; in alternativa … che venga considerata l’eventualità della ripetizione della gara». L'istanza della A.S.D. Arona, anche perché accompagnata dalla tassa di reclamo, è stata registrata come ricorso contro la decisione della Commissione Tesseramenti e la sua trattazione è stata fissata unitamente al ricorso contro la decisione della Commissione sportiva, la cui trattazione era stata sospesa. Preliminarmente si osserva che il provvedimento della Commissione Tesseramenti non risulta impugnato poiché l’atto in data 9.3.2007, inviato dalla A.S.D. Arona, come risulta in modo evidente dal tenore delle richieste più sopra trascritte, non contiene alcuna censura contro di esso e non ha, quindi, contenuto proprio di un ricorso. Da ciò consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti ha natura di definitività e che deve essere restituita alla A.S.D. Arona la tassa di reclamo. All’esito del giudizio della Commissione Tesseramenti risulta fondato il ricorso proposto dalla G.S.D. Dormelletto contro la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Invero è ormai definitivamente accertato che nell’incontro del 3.12.2006 la A.S.D. Arona fece partecipare alla gara il calciatore Parianotti Devis che non aveva titolo per essere schierato in campo. Ciò costituisce violazione dell’art. 12, n. 5, lett. a), C.G.S.. La motivazione addotta dalla Commissione sportiva per non applicare la sanzione della perdita della gara alla A.S.D. Arona non è corretta perché non tiene conto del fatto che vi fu comunque un comportamento colpevole della società, che omise di svolgere qualsiasi accertamento in ordine alla posizione del calciatore con riferimento alle Stagioni Sportive 2004/2005 e 2005/2006, mentre appare frutto di una mera ipotesi non verificabile quella secondo cui l'omesso accertamento non avrebbe avuto influenza causale perché se l'accertamento fosse stato effettuato non avrebbe portato alcun frutto atteso che il giocatore era stato erroneamente registrato come Davis e non come Devis. Invero il dato di fatto del mancato accertamento rende impossibile verificare la plausibilità dell'ipotesi medesima. Inoltre, la decisione della Commissione Disciplinare non considera che nel caso di specie si verteva in tema di doppio tesseramento in relazione al quale v'era sicuramente la responsabilità del tesserato, il quale, a prescindere dalla posizione soggettiva della società e dalla verificabilità dell'errore commesso dall'Ufficio Tesseramenti, era certamente a conoscenza della propria situazione di soggetto ancora vincolato con una squadra diversa, come riconosciuto dalla stessa Commissione Disciplinare. Per cui ricorre nella specie un'ipotesi di responsabilità oggettiva della società per fatto addebitabile ad un proprio tesserato. Infine, ed a prescindere da quanto fin qui osservato, occorre ricordare che la posizione irregolare per invalidità del tesseramento (e tale è il tesseramento di un giocatore ancora tesserato per altra società) comporta per costante e consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la sanzione sportiva della perdita della gara, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato la irregolarità (v. tra le tante Com. Uff. 48/C dell’1.6.2005 – App. U.S. Venafro). Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3) e 4): . accoglie il reclamo proposto dal G.S.D. Dormelletto di Dormelletto (Novara) e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera ed infligge all’A.S.D. G.OL.IN.PAR di Paruzzaro (Novara) la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata con il risultato di 0-3, disponendo la restituzione della tassa versata dal G.S.D. Dormelletto . ritiene il reclamo sub 4) mera memoria integrativa riferita al reclamo sub 3) e ordina la restituzione della tassa versata dalla A.S.D. G.OL.IN.PAR.
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