F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 3. RECLAMO DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE TESSERATO F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 STATUTO FEDERALE, 1 C.G.S., 95 E SS. N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 3. RECLAMO DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE TESSERATO F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 STATUTO FEDERALE, 1 C.G.S., 95 E SS. N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) Con provvedimento del 23.1.2007 il Procuratore Federale deferiva, per quanto qui interessa, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, quale giudice di prima istanza, il signor Simone Brunelli per la reiterata violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. a motivo del fatto che il Brunelli sebbene tesserato si era rivolto in due distinte occasioni alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e al Tribunale Civile Sez. Lavoro lamentando sia la mancanza di assistenza e tutela sanitaria, sia la mancata corresponsione degli emolumenti economici dovuti dalla società di appartenenza, nonchè per la violazione dell’art. 1 C.G.S., con riferimento all’art. 95 N.O.I.F., avendo prestato la propria attività sportiva con la consapevolezza del difetto di un titolo formalmente valido per le società F.C. Internazionale, Pro Sesto e Vis Pesaro, senza eccepire alcunchè riguardo all’apocrifia delle proprie firme se non nel momento in cui a distanza di più di due anni i rapporti con la società di appartenenza si erano irreversibilmente deteriorati. La Commissione Disciplinare, nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda, originata dalla iniziativa del Brunelli e dalle dichiarazioni successivamente da questi rese all’Ufficio Indagini, che vedeva coinvolti i medici sociali dell’A.C. Milan e del F.C. Internazionale, con decisione assunta nella seduta dell’8.3.2007 pubblicata con il Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007, dichiarava Simone Brunelli responsabile delle violazioni ascrittegli e irrogava allo stesso la sanzione sportiva di mesi due di squalifica. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale il calciatore Simone Brunelli. Il Brunelli contesta la violazione della clausola compromissoria sotto un nuovo profilo deducendo che i contratti che lo avrebbero legato prima al Milan e poi all’Internazionale non sono stati da lui sottoscritti, sicchè tutte le firme apposte su tali documenti sono apocrife. Conseguentemente poichè il tesseramento è nullo per l’ordinamento federale, in quanto viziato aborigine dalla nullità dei contratti che hanno dato origine al rapporto tra le parti, egli non è un tesserato della F.I.G.C. e come tale non è sottoposto al vincolo di giustizia sportiva, nè alla clausola compromissoria. Con riferimento al secondo addebito relativo agli obblighi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1 C.G.S. ribadisce ancora la sua buona fede, non essendo consapevole, per la sua giovane età, della necessità di apporre la propria firma in originale ai contratti in Questione. Le argomentazioni difensive del Brunelli appaiono prive di pregio. Nel giudizio di appello il Brunelli, pur denunciando un difetto di motivazione della decisione impugnata, modificando sostanzialmente del tutto la sua linea difensiva, ha dedotto che a causa della nullità del suo tesseramento con le società Milan e Internazionale, non è un tesserato della F.I.G.C. e quindi non sarebbe sottoposto al vincolo di Giustizia Sportiva. Osserva la Commissione che il primo giudice ha correttamente valutato la condotta del Brunelli, che al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese nei confronti della società di appartenenza, in assenza della prescritta autorizzazione degli organi federali, si è rivolto all’autorità giudiziaria ordinaria, violando in tal modo il precetto dell’art. 27 dello Statuto, trattandosi di vertenze tecniche ed economiche, riservate alla esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva. Peraltro nulla impediva al Brunelli di avviare autonomi procedimenti contro i non tesserati ritenuti responsabili del danno da lui subito. Non è dato ravvisare quindi alcun vizio della motivazione della decisione impugnata, che in questa sede con un motivo del tutto nuovo viene censurata per la pretesa estraneità del Brunelli all’ordinamento sportivo. Orbene tale motivo, che risulta prospettato per la prima volta nel giudizio di appello, ad avviso della Commissione presenta indubbi profili di inammissibilità riguardando sostanzialmente l’accertamento della inesistenza del rapporto con la sua società di appartenenza e come tale si risolve, per le sue implicazioni nei confronti di altri soggetti dell’ordinamento federale, in una domanda nuova, non consentita a norma dell’art. 33 comma 4 C.G.S. nei procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale, domanda peraltro non comunicata alla controparte necessaria. In ogni caso nel merito il motivo è assolutamente privo di fondamento. Simone Brunelli, calciatore professionista, dai fogli di censimento della F.I.G.C. risulta a tutti gli effetti tesserato dell’A.C. Milan dall’1.7.2002 e per successivi accordi di trasferimento, tesserato dall’1.7.2003 della società F.C. Internazionale, nella quale risulta tuttora inquadrato. Ne consegue quindi che la natura formale del tesseramento, in forza del contratto che lo impegna a prestare la sua attività a favore di una società affiliata alla Lega Nazionale Professionisti, conferisce al Brunelli calciatore professionista, lo status di soggetto dell’ordinamento sportivo, come tale obbligato all’osservanza delle norme federali. Posto dunque che il Brunelli è un soggetto dell’ordinamento federale, è ineludibile la conseguenza della irrilevanza delle dichiarazioni unilaterali del calciatore in questa sede circa la validità dei contratti e la regolarità del tesseramento. Infatti per effetto del vincolo derivante dal rapporto associativo, il Brunelli a norma degli artt. 43 e 44 C.G.S. avrebbe dovuto promuovere dinanzi alla Commissione Tesseramenti, competente a giudicare in prima istanza su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori, un procedimento incidentale diretto ad accertare la denunciata falsità delle firme apposte sui contratti che lo avrebbero legato prima al Milan e poi all’Intrnazionale e dei successivi accordi di compartecipazione. Nè merita censura la decisione impugnata sul punto relativo alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. La disposizione sancisce infatti un generico obbligo di ”lealtà, correttezza e probità” in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, cosi prefigurando un criterio generale ed astratto di infrazione determinabile in funzione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma. Alla stregua di tale principio non può revocarsi in dubbio che la condotta del Brunelli, comunque considerata sotto l’aspetto fattuale, sia per l’asserita consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di prestazioni sportive, sia per la tardiva denuncia delle stesse attività falsificatorie soltanto in fase di contenzioso con le società a distanza di anni, assume una precisa configurazione antigiuridica per la sua contrarietà alle norme regolamentari ed ai principi generali dell’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Brunelli Simone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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