F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 7. RECLAMO A.S.D. HELLENIKA A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. POL. ATLETICO FRANCOFONTE/A.S.D. HELLENIKA A.S. DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 7. RECLAMO A.S.D. HELLENIKA A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. POL. ATLETICO FRANCOFONTE/A.S.D. HELLENIKA A.S. DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2007) Con la decisione indicata in epigrafe, la Commissione Disciplinare sopra menzionata, quale giudice di primo grado, aveva rigettato il reclamo proposto dalla società Hellenika relativamente ad un illecito sportivo attribuito alla società A.S.D. Pol. Atletico Francofonte per aver schierato in campo il 21.1.2007 il calciatore Panebianco Vincenzo, nonostante fosse colpito da una lunga squalifica. Nell’appello contro tale pronuncia la società ricorrente ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 6, commi primo e terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, la inflizione della punizione sportiva della perdita della gara in questione. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che, a norma dell’art. 33.2 del predetto codice, “il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato antro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; che, inoltre, la richiesta diretta ad ottenere copia dei documenti ufficiali, “formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare” ed infine che “analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”. Ora non soltanto manca in atti la prova di tale comunicazione, ma risulta che, ad esplicita richiesta documentale, la società appellante ha ammesso di non aver inviato il prescritto preannuncio con richiesta di copia degli atti alla controparte. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio del preannuncio, con richiesta copia degli atti a mezzo fax, alla controparte, il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Hellenika A.S. di Siracusa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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