F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 9. RECLAMO G.S. A. PONZETTA 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOLINO CARMINE FINO AL 4.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 9. RECLAMO G.S. A. PONZETTA 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOLINO CARMINE FINO AL 4.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007) Il Gruppo Sportivo A. Ponzetta ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con la quale veniva respinto il reclamo del detto Gruppo Sportivo contro il provvedimento del competente Giudice Sportivo che aveva squalificato fino al 4.1.2009 il calciatore Molino Carmine in quanto capitano della squadra del G.S. A. Ponzetta e pertanto responsabile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S. per atti di violenza commessi da calciatori della squadra non identificati a danno del direttore della gara tra Carmiano e G.S. A. Ponzetta disputatasi il 21.12.2006. Il ricorso è fondato nella parte in cui censura la Commissione Disciplinare per difetto di motivazione. Invero la decisione che ha respinto il reclamo proposto dal G.S. A.Ponzetta contro la delibera del Giudice Sportivo ha una motivazione solo apparente perché la Commissione Disciplinare si limita alla affermazione di “aver esaminato le deduzioni formulate dalla società nonché la documentazione allegata alla gara, ivi compreso il supplemento di rapporto arbitrale” senza chiarire quale profilo della documentazione esaminata l’abbia indotta a respingere il reclamo, in modo che possa valutarsi la congruità e razionalità del ragionamento seguito. La mancanza di una vera e propria motivazione consente alla Commissione di Appello Federale di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S.. Al riguardo questa Commissione di Appello Federale osserva che le due dichiarazioni prodotte dal G.S. A.Ponzetta e sottoscritte rispettivamente da Valente Pasquale, massaggiatore della squadra, e da Gargiulo Francesco, dirigente accompagnatore, con le quali i predetti si assumono la responsabilità degli atti di violenza commessi a danno dell’arbitro sono smentite dal rapporto del Direttore di Gara e dal successivo supplemento di rapporto in cui viene delineata e chiarita una situazione (presenza dei soli calciatori della società Ponzetta alle spalle dell’arbitro) che esclude l’attendibilità delle dichiarazioni prodotte in extremis dalla società ricorrente. Ciò posto, questa Commissione ritiene di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo sul fatto ma reputa eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Molino Carmine considerato sia che gli atti di violenza hanno avuto effetti limitati sia che la responsabilità di quest’ultimo non nasce da un suo accertato comportamento illecito ma dalla circostanza che i responsabili della violenza, certamente giocatori della sua squadra, non sono stati individuati e quindi il Molino risponde quale capitano della squadra. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla G.S. A. Ponzetta 2002 di Taranto, riduce la sanzione della squalifica al 4.1.2008. Dispone restituirsi tassa reclamo.
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