F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 13. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANAVACCIO/ OLYMPIA MACERATA FELTRIA DEL 22.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 13. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANAVACCIO/ OLYMPIA MACERATA FELTRIA DEL 22.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007) Dopo averlo preannunciato con telegramma del 16.3.2007, con atto 20.3.2007 ritualmente notificato, la ASD Olimpia Macerata Feltria, proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, e pubblicata a mezzo Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007. Deduceva la reclamante quale motivo fondante la propria impugnazione, la “violazione degli artt. 1 e 31 lett. a), e 33 lett. b) e c) C.G.S., anche se poi, la vera doglianza esplicitata nel corpo del motivo innanzi indicato, si è incentrata sulla violazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S.. Contestava in particolare la A.S.D. Olimpia Macerata la fonte privilegiata di prova riconosciuta nel caso di specie al referto arbitrale ed al suo relativo supplemento, che a cagione di varie contraddizioni, non sarebbero attendibili risultando altresì contrastati dal rapporto dei Carabinieri in ordine al veritiero accadimento dei fatti. Sul punto specifico, la Commissione Disciplinare aveva demandato ulteriore accertamento all’Ufficio Indagini e previa acquisizione dei relativi atti, ritenendo che in effetti potessero essersi verificati fatti che inducevano ad ipotizzare un non sereno svolgimento della gara, ne aveva disposto la ripetizione. Orbene, quanto ai fatti, da tutte le risultanze istruttorie risulta che immediatamente dopo il terzo goal messo a segno dall’odierna reclamante, l’arbitro sia stato circondato da numerosi giocatori della squadra avversaria (e non può negarsi che nella circostanza possa essere stato oggetto di specifiche minacce) e, quindi, sia stato raggiunto da una pallonata sul volto che lo ha sensibilmente scosso al punto da fargli pronunciare la frase “la partita finisce qui” e fare rientro negli spogliatoi, da dove verosimilmente ha richiesto l’intervento della forza pubblica. Lo stesso, però, ripresosi dal colpo subito e riconoscendosi perfettamente in grado di riprendere la partita, l’ha in effetti portata alla sua naturale conclusione (indifferente appare valutare se nella sua decisione di ridare avvio al gioco possono aver influito le sollecitazioni del capitano e di alcuni dirigenti della società Canavaccio). La C.A.F. non ritiene di condividere le ragioni di reclamo e quindi la fondatezza dello stesso. Al di là, infatti, di qualche incongruenza risultante dal referto arbitrale in relazione all’orario di sospensione della partita (circostanza certamente ascrivibile al momentaneo smarrimento conseguente alla violenta pallonata ricevuta sul volto, la partita dapprima sospesa, sia pur con la frase “la partita termina qui”, ma qualche momento dopo ripresa con la regolare partecipazione della squadra, è stata portata a termine. Possono sorgere dubbi sulla serenità con cui la partita è stata portata a termine ed i detti dubbi li ha avuti la Commissione Disciplinare che al riguardo ha disposto ulteriori accertamenti a mezzo Ufficio Indagini ed ha quindi ritenuto, all’esito di detti ulteriori accertamenti, di disporre la ripetizione della partita. Detto provvedimento, adottato ex art. 12 comma 4 C.G.S., a parere di Codesta Commissione, è perfettamente rispondente al caso di specie, non potendosi ritenere la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S.. Ed invero, benché risulti che l’arbitro abbia ricevuto la pallonata sul volto mentre era in prossimità della panchina della squadra avversaria, è l’arbitro stesso a riferire di non sapere chi l’abbia tirata e se lo abbia fatto volontariamente o meno. In siffatta situazione, non essendovi certezza assoluta di una responsabilità in capo alla società avversaria, ma solo sospetti, che nessuno è stato però in grado di fugare (occorreva dare due autonome prove: l’autore materiale e la volontarietà dell’atto), non può ritenersi la sussistenza della responsabilità di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. per poter accogliere la domanda principale avanzata con il reclamo. Ancor meno meritevole di accoglimento appare la domanda subordinata rivolta a far riconoscere la validità del risultato esistente nel momento in cui la partita è stata temporaneamente sospesa (2-3), perché la partita stessa è stata regolarmente portata a termine dopo la ripresa disposta dall’arbitro. L’ordine di riprendere la partita era di competenza esclusiva dell’arbitro e detta competenza non può a posteriori essere sindacata dagli Organi di Giustizia Sportiva. Anche il calcio di rigore concesso alla squadra ospitante dopo la ripresa della partita attiene alla competenza tecnica esclusiva dell’arbitro ed anche detto aspetto non può essere sindacato dagli Organi di Giustizia Sportiva. Da ultimo non possono trarsi argomenti di convincimento diretti a far accogliere la tesi del reclamante, dalla circostanza che l’arbitro abbia in effetti richiesto l’intervento della Forza Pubblica. Premesso che, normalmente, l’intervento della Forza Pubblica si richiede prima dell’inizio di ogni partita, a fronte delle contestazioni verificatesi in campo, ben può aver l’arbitro sollecitato solo in via precauzionale l’intervento specifico della Forza Pubblica medesima, ma la stessa non è certo dovuta intervenire per fatti diretti inerenti alla partita ed a nulla rileva che gli Agenti abbiano poi scortato l’arbitro, perché detta circostanza è riconducibile anche a normale attività diretta a tutelare l’ordine pubblico. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olympia di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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