F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 14. RECLAMO S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SAN PAOLO/SAN MARCO CUPIDO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 14. RECLAMO S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SAN PAOLO/SAN MARCO CUPIDO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007) Con atto di appello, ritualmente proposto in data 26.2.2007, la S.S. Calcio S. Paolo ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società, la S.S. Calcio S. Paolo, sopraindicata, e la San Marco Cupido. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 40 del 25.1.2007, che aveva inflitto alla società San Marco Cupido la sanzione della perdita della gara Calcio S. Paolo/San Marco Cupido con il punteggio di 0-3 a favore della società Calcio S. Paolo, decideva di infliggere a entrambe le società la sanzione della perdita della gara con la motivazione che alla rissa, avvenuta al 43° del secondo tempo, avevano partecipato calciatori dell’una e dell’altra squadra, costringendo l’arbitro a sospendere la gara. Nel reclamo del 26.2.2007 la S.S. Calcio S. Paolo aveva dedotto che non poteva essere ritenuta corresponsabile dei fatti accaduti in quanto imputabili esclusivamente al comportamento dei calciatori della San Marco Cupido; chiedeva, pertanto, in via principale che la sanzione della perdita della gara venisse inflitta esclusivamente a quest’ultima con conseguente aggiudicazione definitiva della gara a suo favore; in subordine, chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara stessa. Ritiene questa Corte che il reclamo della S.S. Calcio S. Paolo sia inammissibile. Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della S.S. Calcio S. Paolo è in palese contrasto con il disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia “solo” quando la C.A.F. è giudice di secondo grado. Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto. Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede. L’inammissibilità del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S. il ricorso come sopra proposto da S.S. Calcio S. Paolo di Chieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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