F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 17. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELL’A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 21.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 14.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 17. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELL’A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 21.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 14.2.2007) Con brevi note, trasmesse a mezzo fax e per raccomandata in data 9.3.2007, la A.S. Barletta Calcio a Cinque proponeva reclamo per revocazione, ex art. 35 C.G.S., avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva, in data 14.2.2007, respinto il reclamo dell’odierna appellante in merito al risultato della gara indicata in epigrafe. L’appellante fonda l’odierna revocazione sulla delibera della Commissione Tesseramenti che, con Com. Uff. 18/D aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Tadei Da Silva in favore della società Giovinazzo Calcio a Cinque. La controparte, ritualmente, proponeva controdeduzioni. Il ricorso è inammissibile. L’attuale appellante non ha, a suo tempo, esaurito i gradi di giudizio a seguito del pronunciamento del Giudice Sportivo; questa inerzia non consente, ora, al Barletta Calcio a Cinque di accedere al procedimento di revocazione così come disciplinato dal C.G.S.. Tanto è sufficiente alla pronuncia di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente ne inibisce ulteriore esame da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.S. Barletta Calcio a Cinque di Barletta (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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