F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’8.2.2007 PROT. N. 941/163/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: – CONTI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; – MOGGI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – E DELLA SOCIETA JUVENTUS F.C. S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITA DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’8.2.2007 PROT. N. 941/163/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: - CONTI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - MOGGI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - E DELLA SOCIETA JUVENTUS F.C. S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITA DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI. Con atto dell’8.2.2007 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il signor Paolo Conti, all’epoca dei fatti componente della Commissione Agenti di Calciatori, per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., il signor Luciano Moggi, all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale della societa Juventus F.C. S.p.A., per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e la societa Juventus F.C. S.p.A. per la violazione di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S.. In data 12.4.2007, accertata la regolarita della notifica a tutte le parti, veniva celebrato il rito dibattimentale di 1°grado con la presenza dei difensori del signor Paolo Conti e della societa Juventus F.C. S.p.A.. La difesa del signor Paolo Conti concludeva con la richiesta, in via preliminare, di improcedibilita per mancanza della qualifica del Conti di Dirigente Federale e/o di tesserato F.I.G.C., in via subordinata, nel merito con la richiesta di archiviazione per insussistenza delle ipotesi di incolpazioni ascritte. La difesa della societa Juventus F.C. S.p.A. concludeva, in via preliminare, sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le condotte del Moggi, e conseguentemente della Juventus oggi sottoposti a giudizio, rientrano nella piu ampia valutazione gia svolta da questa Commissione e dalla Corte Federale nel precedente giudizio gia definito, in via subordinata, con la richiesta di proscioglimento dall’addebito contestatogli, in quanto il Moggi, seppur rappresentante legale della societa all’epoca dei fatti, avrebbe agito nel caso che ci occupa esclusivamente in qualita di genitore a favore del di lui figlio Alessandro. A tal punto, appare opportuno preliminarmente sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo in merito alla competenza di questa C.A.F. a giudicare gli incolpati di cui sopra. Appare chiaro che il Conti, proprio nella qualita e nelle funzioni di componente della Commissione Agenti di Calciatori, debba sottostare alla normativa vigente della Giustizia Sportiva, proprio in virtu del suo potere, accreditatogli dai competenti Organi Federali, di poter giudicare altri tesserati e/o iscritti nell’ambito della stessa F.I.G.C.. All’uopo non puo valere il presupposto che lo stesso Conti proprio in virtu della sua qualita di agente, poteva essere nominato e far parte della relativa Commissione Agenti di Calciatori. Cio perche si deve tener conto, necessariamente, della qualita e delle funzioni svolte dal soggetto in quel determinato momento, ai fini della rilevanza dell’attribuzione di una determinata carica all’interno della F.I.G.C.. Talche nel momento in cui il Conti veniva chiamato a far parte di un Organo di Giustizia Sportiva, con tutte le prerogative ed i poteri spettanti per normativa, certamente rappresentava la Federazione a tutela della generalita dei diritti e degli interessi di tutti i suoi tesserati e/o iscritti. Cosi e, del resto, secondo l’ordinamento generale per i componenti non togati degli Organi giurisdizionali, relativamente al periodo di esercizio delle loro funzioni presso l’Organo stesso. Considerato, altresi, il combinato disposto di cui agli artt. 10 delle N.O.I.F., 31 comma 1 dello Statuto Federale e 26 comma 1 C.G.S., in virtu del principio della vis actractiva sancito dall’art. 37 comma 1 C.G.S., in ogni caso si deve ribadire l’assioma che, di fronte a piu soggetti “incolpati”, per alcuni dei quali la competenza a valutarne e giudicarne le relative posizioni e della C.A.F. quale organo di prima istanza, anche gli altri soggetti sottoposti al medesimo procedimento disciplinare, vedono, conseguentemente, devoluta la loro posizione alla C.A.F., quale organo di 1°grado. Rispetto all’invocata violazione del principio del ne bis in idem, invece, sostenuto dall’altra reclamante, ovvero dalla societa Juventus F.C. S.p.A., a nulla vale l’asserita considerazione che nel precedente procedimento disciplinare definito nell’agosto del 2006, sono state valutate da questa stessa Commissione, e poi dalla Corte Federale, non un singolo episodio, bensi una svariata serie di condotte illecite del Moggi, intese non soltanto ad influenzare l’andamento di partite della propria squadra e/o di altre squadre, bensi ad incidere in tutti gli ambiti del mondo del calcio ( ad esempio nelle carriere dei singoli, nelle cariche federali e/o nell’ambito dei calciatori, procuratori ed allenatori); cio non vale in virtu del fatto che l’attuale incolpazione riguarda tout court la descrizione di un fatto illecito del tutto diverso e specifico rispetto ai capi di incolpazione precedentemente contestati e giudicati. Appare pleonastico richiamare a sostegno pronunzie della Suprema Corte di Cassazione la cui giurisprudenza, in sede processuale penale, e pacifica e consolidata sul punto. In tema di fatto, le risultanze probatorie ed in particolare le trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche autorizzate dal Gip del Tribunale di Torino, intercorse tra gli incolpati Paolo Conti, Luciano ed Alessandro Moggi, appaiono inconfutabili, chiare ed inequivocabili in ordine alla rappresentazione di un disegno illecito volto a raggiungere un preciso scopo antisportivo a favore di Alessandro Moggi, nell’ambito di un giudizio disciplinare a suo carico. In particolare, in prossimita di detto procedimento avanti la Commissione Agenti di Calciatori, della quale risultava far parte il Conti quale Componente nella seduta disciplinare del 20.9.2004, sono emerse e provate diverse conversazioni telefoniche intercorse fra gli attuali incolpati, che per comodita si intendono integralmente riportate. All’uopo, comunque, appare opportuno evidenziare comunque alcuni sintetici passaggi testuali di dette conversazioni: cfr. progr. n. 2735 del 7.9.2004 “(L.M.) ma non ci deve essere niente”...”(P.C.) non puoi non farlo, devi fargli una multa bisogna fargli una multa hai capito? E la strada che sto battendo anch’io”...” (L.M.) va be va una multa ”...” (P.C.) bisogna fargli una pena pecuniaria se no rischia una sospensione, se tu li sensibilizzi, io li ho portati gia su sta strada”. L’impostazione che emerge ad esempio dalla suddetta conversazione, veniva successivamente confermata dall’intervento telefonico del Moggi con l’ulteriore soggetto appartenente alla Federazione, affinche intervenisse a sensibilizzare tutti gli altri componenti della medesima Commissione per sostenere, appunto, la tesi della mera sanzione pecuniaria da applicare al di lui figlio Alessandro, cosi come suggerita e sostenuta dal Conti. La convinzione che la sanzione da attribuire potesse essere frutto di accordo traspare nella successiva conversazione intercorsa tra il Moggi ed il figlio: cfr. progr. n. 448 del 22.9.2004 “¡K(L.M.) no una multa fanno, l’accordo era una multa ”...” La conferma, infine, del realizzando disegno antisportivo emerge con tutta la forza probatoria nel sintetico richiamo della successiva conversazione telefonica intercorsa tra il Moggi Luciano ed il Conti:cfr. progr. n. 701 del 26.9.2004 “(P.C.) senti e venuto fuori un capolavoro la, hai visto?”...” (L.M.) si lo so”...”(P.C.) “e stata dura, te l’han detta ”...” (M.L.) si, ma mi son fatto una litigata con Gallavotti”...”(P.C.) eh, ma non e neanche colpa sua perche”...” (L.M.) e Onorato, l’uomo suo pero che ha rotto i coglioni, Onorati, come si chiama”...”(P.C.) eh, ma hai visto che aveva proposto una sospensione, mica son stato io, si ma te l’han detto come e andata, o no?”...”(L.M.) si, gliel’ho data io a Gallavotti, che e uno che sta nello studio suo questa eh”………………… A tal punto, e opportuno aggiungere che l’incolpato Moggi, regolarmente citato, non ha ritenuto di partecipare all’audizione, per possibili eventuali chiarimenti e giustificazioni a suo discarico, cosi come ha ritenuto di non intervenire nella precedente fase di indagine. Orbene, se da un lato risulta provato che il Moggi sia intervenuto, a piu riprese, e nei confronti di piu soggetti della stessa Federazione, al fine di deviare favorevolmente il giudizio disciplinare del procedimento a carico del di lui figlio Alessandro; di converso non si puo sostenere una responsabilita diretta e/o comunque a qualsiasi titolo della Societa Juventus F.C. S.p.A., soltanto sulla mera valutazione oggettiva che, in quel dato momento storico, il Moggi ne aveva la relativa rappresentanza legale. Difatti, appare del tutto chiaro che il Moggi, nella circostanza, si muoveva unicamente ed esclusivamente nella sua qualita privata e genitoriale, ed e appena il caso di precisare che non possono sussistere nemmeno considerazioni ipotetiche circa riflessi successivi all’eventuale ottenimento illecito di un provvedimento sportivo a favore del di lui figlio Alessandro. Nel caso di specie, appare una costruzione giuridica forzata quella dell’Accusa, che l’eventuale sanzione sportiva della sospensione, nel predetto giudizio disciplinare, avrebbe comportato una limitazione della trattativa di eventuali ed ipotetici giocatori assistiti dal Moggi Alessandro con la societa Juventus F.C. S.p.A., rappresentata dal di lui padre Luciano. In buona sostanza, appare chiara la naturale applicazione interpretativa della vicenda, la cui lettura non puo che essere quella della sfera privata e personale, nella quale un padre si muove ad esclusivo sostegno del proprio figlio. Invece, la provata responsabilita del Moggi Luciano non puo non essere posta in rapporto di causalita con quella del Conti Paolo, il quale ha dapprima sollecitato il Moggi ad intervenire anche in altra sede della stessa Federazione, al fine di poter “sensibilizzare” gli altri componenti della Commissione Agenti di Calciatori, suggerendo il nominativo del soggetto eventualmente piu idoneo per l’intervento stesso, anzi adoperandosi per consegnare al Moggi il relativo recapito telefonico del mobile. In detta circostanza il Conti, nel sollecitare detto intervento del Moggi, esprimeva chiaramente il proprio intento di poter riuscire a sanzionare l’incolpato Moggi Alessandro con la mera pena pecuniaria, in quanto a suo dire, poteva risultare difficile e pericoloso il tentativo di convincere gli altri componenti della Commissione al fine di ottenere lo scopo massimo di un provvedimento di proscioglimento. Successivamente, come gia sinteticamente richiamato dalla trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, e lo stesso Conti che esprime, in modo chiaro ed inequivocabile, la propria soddisfazione al Moggi, per essere riuscito ad ottenere proprio quel risultato da lui stesso auspicato, ovvero a condizionare con la propria autorita di componente la relativa Commissione nel determinare il provvedimento sanzionatorio pecuniario, nonostante vi era stata una proposta di sospensione dell’attivita di agente del Moggi Alessandro. Indubbiamente la responsabilita del Conti ne emerge con connotati di particolare gravita, considerato anche il ruolo rivestito in ambito federale. Per questi motivi la C.A.F., visto il deferimento e gli atti del procedimento, infligge le seguenti sanzioni: - al sig. Paolo Conti l’inibizione per mesi 8; - al sig. Luciano Moggi l’inibizione per mesi 6. Proscioglie la Juventus F.C. S.p.A. dall’incolpazione per responsabilita diretta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it