F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 6. RECLAMO A.C.D. TUSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BENNATI FRANCO FINO AL 12.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 6. RECLAMO A.C.D. TUSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BENNATI FRANCO FINO AL 12.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 34 del 1.3.2007) Il fatto da cui origina il presente caso e la gara di Campionato Regionale Allievi, Regione Toscana, Sabbiano/Tuscar del 7.1.2007. In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo di 1°, come si evince dal Com. Uff. n. 24 dell’ 11.1.2007: - inibisce a svolgere ogni attivita fino al 12.10.2007, al signor Bennati Franco, perche, “In qualita di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della societa, quindi anche educatore, a fine gara, a seguito della rissa scatenatasi, colpiva al volto con due schiaffi un calciatore avversario causandogli leggero rossore con dolore”. L’ACD Tuscar propone ritualmente reclamo al Giudice Sportivo di 2°presso il Comitato Regionale Toscana Settore Giovanile e Scolastico, avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di 1°Grado. Il Giudice Sportivo di 2°, come si evince dal Com. Uff. n. 34 dell’1.3.2007, visto il supplemento di rapporto per la gara Sabbiano/Tuscar, sentiti i reclamanti ed il Giudice di Gara: - Respinge il reclamo dell’ACD Tuscar. L’ACD Tuscar ricorre ritualmente alla C.A.F. proponendo reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2°, chiedendo In Tesi di annullare totalmente la squalifica inflitta a Bennati Franco ed In Ipotesi di ridurre sensibilmente la squalifica inflitta a Bennati Franco. Il ricorso, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., non e ammissibile in quanto vengono proposti dei motivi di merito dopo che ci sono gia stati 2 gradi di giudizio (Giudice Sportivo di 1°e Giudice Sportivo di 2°Grado). Si ritiene, pertanto, di respingere il reclamo dell’ACD Tuscar, e, per l’effetto, confermare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 2°presso il Comitato Regionale Toscana. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Tuscar di Arezzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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