F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 8. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 8. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007) La CAF, preso in esame il ricorso presentato da U.S.D. Alcamo di Alcamo (Trapani), ha emesso la seguente o r d i n a n z a i n t e r l o c u t o r i a - visto il motivo di appello formulato dalla reclamante U.S.D. Alcamo S.r.l. nell’atto del 2.3.2007; - considerata la potenziale rilevanza della eccezione formulata dall’appellante in ordine alla regolarita del contraddittorio; - vista la richiesta di copia del verbale di udienza del 29.9.2006, formulata dalla societa Alcamo nella memoria del 19.2.2007; d i s p o n e che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale fornisca notizie in merito all’eccepito difetto di comunicazione di copia del verbale di udienza del 29.9.2006 e faccia pervenire alla C.A.F. eventuali lettere di trasmissione o altri documenti rilevanti entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente ordinanza.
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