F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 2. RECLAMO A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVINA C5/ATLETICO CASSANO DEL 24.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 40 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 2. RECLAMO A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVINA C5/ATLETICO CASSANO DEL 24.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 40 del 12.4.2007) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 29.3.2007, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, rilevato che nel corso della gara Real Gravina C. 5 – Atletico Cassano del 24.3.2007, al 35° del 2° tempo, i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre davano luogo ad una rissa che né l’arbitro, né la forza pubblica presente riusciva a sedare, infliggeva ad entrambe le squadre la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6, nonché al Presidente della società Real Gravina C. 5, signor Vitantonio Petrone, la sanzione dell’inibizione sino al 20.4.2007. Avverso tale provvedimento ha in un primo tempo proposto reclamo, in data 30.3.2007, l’A.S. Real Gravina C. 5, con atto sottoscritto dal proprio Presidente inibito; tale reclamo è stato, pertanto, dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. 39 del 5.4.2007. In data 7.4.2007 l’A.S. Real Gravina C. 5 ha nuovamente proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia reclamo avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo, questa volta con atto a firma del Vice Presidente Vicario, signor Michele Lorusso. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 12.4.2007 l’adita Commissione Disciplinare ha respinto tale secondo reclamo, motivando che lo stesso sarebbe stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dal Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007 (entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Com. Uff.). Con reclamo del 13.4.2007 l’A.S. Real Gravina C. 5 ha adito la C.A.F., censurando l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare, in primo luogo per aver questa erroneamente reputato applicabili al caso di specie i termini di reclamo ridotti, di cui al citato Com. Uff., e chiedendo quindi che questa Commissione decida nel merito la controversia, sulla base dei riproposti motivi di doglianza non esaminati dalla Commissione Disciplinare, ovvero, in subordine, previo annullamento della gravata decisione, rimetta gli atti alla medesima Commissione Disciplinare per l’esame del merito. Reputa questa Commissione che il proposto reclamo sia privo di fondamento. Costituisce, infatti, principio generale di ogni ordinamento processuale, ivi compreso quella della Giustizia Sportiva, che un gravame non possa essere riproposto una volta che nei riguardi di quello precedentemente spiegato dalla stessa parte avverso la medesima decisione sia intervenuta una pronuncia di inammissibilità. Nel caso di specie, il primo reclamo interposto dal Real Gravina C. 5 è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare con decisione del 5.4.2007, di talché il secondo, proposto con atto del 7.4.2007, non avrebbe potuto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendosi a tale data il potere d’impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato. La decisione della Commissione Disciplinare odiernamente reclamata, dunque, va corretta, tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo, che avrebbe dovuto essere di inammissibilità del (secondo) gravame, e non di rigetto dello stesso. Ciò, tuttavia, non vale a rendere fondato l’odierno reclamo, considerato che, nella sostanza, la Commissione Disciplinare non avrebbe comunque potuto procedere all’esame del merito del reclamo avanti ad essa proposto successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del primo gravame, interposto della medesima società avverso la medesima decisione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Real Gravina Calcio a Cinque di Gravina in Puglia (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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