F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 5. RECLAMO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, SEGUITO GARA LIVORNO/CATANIA DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 5. RECLAMO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, SEGUITO GARA LIVORNO/CATANIA DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 12.4.2007) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti decidendo sul ricorso contro il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di prima istanza aveva inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore Davide Baiocco, tesserato per la società Catania per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno/Catania dell’11.4.2007, accoglieva parzialmente il reclamo, confermando la squalifica per tre giornate effettive di gara, mentre riduceva l’ammenda nella misura di € 2.000,00. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale la società Catania ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. c) C.G.S. per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, chiedendo l’annullamento o la parziale riduzione della sanzione comminata al Baiocco per avere la Commissione Disciplinare erroneamente attribuito alle frasi pronunciate dal calciatore all’indirizzo del direttore di gara carattere ingiurioso, anzichè tutt’al più irrispettoso e giudicato come provocatorio l’atteggiamento verso il pubblico e non un semplice gesticolare, giustificato dal momento di generale nervosismo in campo. La Commissione Disciplinare perciò non avrebbe tenuto conto della tenuità della condotta del calciatore e del suo sincero ravvedimento manifestato in sede processuale. Il ricorso, invero ai limiti della inammissibilità poichè investe sostanzialmente apprezzamenti di fatto del giudice del merito, non può in ogni caso essere accolto. Le argomentazioni difensive della società dirette ad escludere od attenuare la responsabilità del calciatore, non consentono davvero una interpretazione semantica delle espressioni indirizzate nei confronti del direttore di gara testualmente riportate nel suo referto, senza che possa rilevare la presenza di due cancellature trattandosi di uno scritto redatto a mano diversa dal loro chiaro e inequivocabile contenuto ingiurioso, gravemente lesive, secondo l’intento di colui che le ha pronunciate dell’onore e del prestigio dell’arbitro. Ad avviso di questa Commissione si tratta dunque di un comportamento correttamente valutato dalla Commissione Disciplinare sotto il profilo regolamentare e sanzionato nella misura minima della pena edittale prevista, peraltro ridotta nella parte pecuniaria in considerazione del ravvedimento processuale manifestato dall’incolpato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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