F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 2. RECLAMO A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN CESAREO CALCIO/A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA DEL 24.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 2. RECLAMO A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN CESAREO CALCIO/A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA DEL 24.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2007) La A.S.D. Vivace Grottaferrata ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff. n. 47 del 12.4.2007, a seguito del reclamo proposto riguardante la posizione irregolare del calciatore Adami Fabio nella gara San Cesare Calcio/ Vivace Grottaferrata del 24.3.2007. Per mera dimenticanza l’appellante ha omesso di unire al reclamo la prova dell’invio di copia dello stesso alla controparte e in questa sede ne ha fornito copia. La Commissione d’Appello Federale ritiene fondato il reclamo e ne dichiara l’accoglimento. Rinvia pertanto al Giudice di 2° Grado per l’esame di merito. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Vivace Grottaferrata di Grottaferrata (Roma), per l’effetto annulla la delibera impugnata per insussistenza della dichiarata inammissibilità. Rinvia gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per la decisione del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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