F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 3. RECLAMO G.S. BAJA SARDINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAJA SARDINIA/LAERRU DEL 15.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Supplemento Bis al Com. Uff. n. 40 del 19.4.2007 del 24.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 3. RECLAMO G.S. BAJA SARDINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAJA SARDINIA/LAERRU DEL 15.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Supplemento Bis al Com. Uff. n. 40 del 19.4.2007 del 24.4.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna con Com. Uff. n. 40 del 19.4.2007 del 24.4.2007, a seguito di reclamo da parte della società Laerru revocava la sanzione della perdita della gara adottata dal Giudice Sportivo nei confronti della società Laerru e confermava il provvedimento della sanzione della perdita dell’incontro col risultato di 0-3 esclusivamente a carico della attuale società reclamante Baja Sardinia. In particolare, la stessa Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società Baja Sardinia per violazione dei termini procedurali abbreviati previsti per il reclamo. La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano giustificare l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla G.S. Baja Sardinia di Arzachena (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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