F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 4. RECLAMO S.S. MELITESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINATE/MELITESE DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 4. RECLAMO S.S. MELITESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINATE/MELITESE DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007) Va premesso che alla gara indicata in epigrafe, e svoltasi nell’ambito del Campionato di Promozione “Girone B”, era stato utilizzato dalla società avversaria della ricorrente il calciatore Stampo Nicola, entrato in campo al minuto 33° del secondo tempo, il quale nell’ambito della stessa Stagione Sportiva era stato già tesserato come calciatore per la società A.S.D. Promosport Calcio di Lamezia Terme. E ciò, secondo l’assunto della S.S. Melitese, in violazione dell’art. 34, comma 2, e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C.. E’ da rilevare preliminarmente, per quanto attiene alla ammissibilità del ricorso ed alla competenza di questo giudice, che, a norma dell’art. 33.1 lett.b) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. “per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale”. Quanto ai dedotti motivi di impugnazione va osservato che il citato art. 34, comma 2, del Regolamento Tecnico si limita a prescrivere che “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la stessa società”: norma che è stata puntualmente rispettata nel caso di specie in occasione del tesseramento in questa sua duplice veste da parte dello Stumpo presso l’U.S. Marinate, mentre non presenta alcuna rilevanza al riguardo il fatto che egli in precedenza, in un periodo di tempo cioè del tutto distinto da quello attuale, avesse prestato la sua attività di calciatore presso altra compagine sportiva. In relazione all’art. 38, comma 1, dello stesso Regolamento, il quale statuisce che “i tecnici, nel corso della medesima Stagione Sportiva, non possono tesserarsi, né indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse…”, è ancora più evidente la sua estraneità rispetto alla fattispecie in esame, nella quale lo stesso Stumpo ha assunto e svolto le funzioni di tecnico esclusivamente presso l’U.C. Marinate, a nulla rilevando da questo punto di vista la sua precedente attività come calciatore presso la A.S.D. Promosport Calcio. Ne risulta confermata, pertanto, la esattezza della decisione impugnata e la infondatezza del gravame proposto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Melitese di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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