F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 5. RECLAMO A.S.D. CASTELL’AZZARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPELLI FEDERICO FINO AL 15.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 5. RECLAMO A.S.D. CASTELL’AZZARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPELLI FEDERICO FINO AL 15.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2007) L’arbitro dell’incontro Castell’Azzara/Saurorispescia (valida per il Campionato di II Categoria del Comitato Regionale Toscana) svoltosi a Castell’Azzara in data 11.2.2007, ha descritto nel referto, tra l’altro, che - al 31’ del 2° tempo il calciatore del Castell’Azzara, Federico Cappelli, è stato da lui espulso perché <>. Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha comminata al Cappelli la squalifica sino al 15.8.2008, sanzione ridotta al 15.2.2008 dalla Commissione Disciplinare costituita presso il Comitato medesimo con la delibera oggetto dell’impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l’originario provvedimento disciplinare. Con appello del 4.4.2007, l’A.S. Castell’azzara ha inteso impugnare innanzi a questa Corte d’Appello Federale anche la decisione della Commissione Disciplinare locale, per incongruenza della sanzione applicata al tesserato, ed ha chiesto che, in accoglimento dell’appello, “la squalifica venga sensibilmente ridotta”. All’odierna udienza – differita da quella originariamente fissata per il 4.5.2007 su istanza dell’appellante – il Presidente della società, comparso personalmente, ha confermato i motivi di gravame e le conclusioni contenute nell’atto introduttivo dell’appello. Ritenuto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. A tenore dell’art. 33, comma 1, C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adìta come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente Federale”. In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati sull’entità della sanzione rispetto a condotta di rilievo disciplinare, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d’Appello Federale. Dalla pronuncia d’inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all’esame nel merito della controversia da parte della C.A.F, e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall’appellante. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Castell’Azzara di Castell’Azzara (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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