F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 10. RECLAMO POL. D. REAL ORTA NOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. REAL ORTA NOVA/SAN MATTEO DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 26.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 10. RECLAMO POL. D. REAL ORTA NOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. REAL ORTA NOVA/SAN MATTEO DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 26.4.2007) L’arbitro dell’incontro Real Orta Nova/S. Matteo Cerignola (valida per i play off del Campionato di III Categoria del Comitato Provinciale di Foggia della L.N.D.) svoltosi ad Orta Nova in data 19.4.2007, ha descritto nel referto, tra l’altro, che - al 2’ del II tempo – dopo aver amministrato un’azione di gioco, riceveva proteste dal calciatore capitano dell’Orta Nova, Michele Dalla Zeta, il quale <> offensive e minacciose. Seguiva analoga condotta da parte di altri calciatori dell’Orta Nova, <>. Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Foggiano ha inflitto alla Pol. D. Real Orta Nova la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della S. Matteo Cerignola e l’ammenda di € 250,00 ed ha comminata al Dalla Zeta la squalifica per sei giornate effettive di gara, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare costituita presso il Comitato Regionale Puglia con la delibera oggetto dell’impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l’originario provvedimento disciplinare, tenuto conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara con nota in data 23.4.2007 inviata all’Organo di Giustizia. Con appello del 27.4.2007, con il quale ha instaurato il giudizio iscritto al n. 337 del registro di segreteria, la Pol. D. Real Orta Nova ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d’Appello Federale anche la decisione della Commissione Disciplinare locale, ed ha chiesto che, in accoglimento dell’appello, sia disposta la ripetizione della gara, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della squalifica comminata al Dalla Zeta, tenuto conto della sostanziale inesattezza e contraddittorietà del referto, nonché della sproporzione delle sanzioni comminate rispetto all’effettivo andamento della vicenda, anche perché l’arbitro non ha subito alcun pregiudizio personale conseguente ai fatti di gara; ritenuto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. A tenore dell’art. 33, comma 1, C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adìta come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente federale”. In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull’entità delle sanzioni rispetto a condotte di rilievo disciplinare, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d’Appello Federale. Dalla pronuncia d’inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all’esame nel merito della controversia da parte della C.A.F, e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall’appellante. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla Pol. D. Real Orta Nova di Orta Nova (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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