F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 11. RECLAMO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. VENAFRO/S.S. SESTO CAMPANO DEL 17.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 22.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 11. RECLAMO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. VENAFRO/S.S. SESTO CAMPANO DEL 17.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 22.3.2007) In seguito alla gara U.S. Venafro/S.S. Sesto Campano del 17.2.2007, valevole per il Campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Regionale Molise, la U.S. Venafro proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico, al fine di contestare la irregolarità della posizione di alcuni calciatori della S.S. Sesto Campano e, in particolare, che tali calciatori risultavano sprovvisti del certificato medico sportivo attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere l’attività sportiva. Per tale motivo, la U.S. Venafro chiedeva l’applicazione, nei confronti della S.S. Sesto Campano, della punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3. All’esito dell’esame del reclamo proposto dalla U.S. Venafro, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata in data 22.3.2007, respingeva il reclamo proposto, confermando il risultato della gara oggetto del reclamo. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la U.S. Venafro, la quale ha insistito nella propria denuncia di difetto in capo ad alcuni calciatori della S.S. Sesto Campano della certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica prevista dalle norme federali, lamentando, altresì, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente la documentazione presente in atti. Sulla base di tali eccezioni, la reclamante ha chiesto l’annullamento della impugnata delibera e di infliggere alla S.S. Sesto Campano la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.5.2007, il segretario della U.S. Venafro, dott. Cimino, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata dalla ricorrente, non può essere accolta, in quanto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico risulta corretta ed esaustiva. Ed invero, il Giudice Sportivo ha correttamente valutato le due comunicazioni del Comitato Regionale Molise e del Comitato Provinciale di Isernia, con le quali è stato confermato il regolare tesseramento di tutti i calciatori della S.S. Sesto Campano impiegati nella gara in questione. Sul punto, si rileva come il tesseramento degli atleti del Settore Giovanile e Scolastico sia condizionato alla presentazione, in sede di richiesta al Comitato territorialmente competente, della prescritta certificazione sanitaria di idoneità agonistica. In difetto di tale documentazione, infatti, il Comitato competente non procede al tesseramento del calciatore ovvero annulla quello concesso precedentemente. Alla luce di quanto appena esposto, il regolare tesseramento dell’atleta presuppone l’avvenuta presentazione della obbligatoria certificazione sanitaria di idoneità agonistica del calciatore tesserato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Venafro di Venafro (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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