F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 12. RECLAMO S.S. ZAGARISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAGARISE/PENTONE DEL 15.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 144 del 4.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 12. RECLAMO S.S. ZAGARISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAGARISE/PENTONE DEL 15.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 144 del 4.5.2007) In seguito alla gara S.S. Zagarise/A.S. Pentone del 15.4.2007, valevole per il Campionato di Terza Categoria, organizzato dal Comitato Provinciale Catanzaro, la S.S. Zagarise proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la regolarità della citata gara, chiedendo di infliggere alla A.S. Pentone la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3., in quanto la medesima A.S. Pentone avrebbe giocato parte dell’incontro con un numero di calciatori “fuori quota” inferiore a quello previsto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria per le gare del Campionato di Terza Categoria. All’esito dell’esame del reclamo proposto dalla S.S. Zagarise, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Calabria, con decisione pubblicata in data 18.4.2007, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla A.S. Pentone la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3. La A.S. Pentone impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, che, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto e, in riforma della decisione impugnata, disponeva l’omologazione del risultato della gara in questione acquisito sul campo. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestivo reclamo la S.S. Zagarise, la quale, esponendo unicamente argomentazioni relative al merito della controversia, ha chiesto accoglimento del proprio reclamo Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.5.2007, nessun rappresentante della società coinvolte è comparso. La Commissione esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1, C.G.S., in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Zagarise di Zagarise (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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