F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 6. RECLAMO S.S. LA DOMINANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLUSCO/LA DOMINANTE DEL 18.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 6. RECLAMO S.S. LA DOMINANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLUSCO/LA DOMINANTE DEL 18.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007) Va premesso che il Comitato Regionale Lombardia presso la Lega Nazionale Dilettanti con Com. Uff. n. 15 del 26.10.2006 aveva imposto per le società partecipanti ai campionati da esso organizzati l’obbligo di impiegare nella attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, per la Categoria Eccellenza e Promozione l’impiego di un calciatore nato dall’1.1.1986, una nato dall’1.1.1987 ed uno nato dall’1.1.1988, escludendo peraltro dall’osservanza della predetta prescrizione nei seguenti due casi: “1 – in caso di espulsione dal campo; 2 – in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d’età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite. Ora nella gara indicata in epigrafe è avvenuto che, a seguito della espulsione del calciatore Maino Luca Savinio, la società ricorrente aveva provveduto a sostituire il calciatore “giovane” Cotugno Michele con altro non giovane come Sangallo Biagio, nato nel 1983, e che per tale ragione, su reclamo della società avversaria, il giudice sportivo aveva deliberato di infliggere ad essa la sanzione della perdita della gara per 0-3. Tale pronuncia era stata successivamente confermata in appello dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso muove da una interpretazione della predetta normativa nel senso che l’obbligo di tener in campo tre calciatori giovani verrebbe comunque meno non solo nell’ipotesi di un infortunio, ma anche in quella di una avvenuta espulsione. La tesi si rivela non fondata. La normativa innanzi riportata dispone, infatti, come si è visto, che tale obbligo non sussiste in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, quando siano state operate tutte le sostituzioni consentite. Si tratta di una previsione che non concede una facoltà di sostituzione meramente discrezionale a giudizio dell’allenatore, ma che introduce una limitata eccezione unicamente in quelle situazioni in cui il ricambio appare necessario ed inevitabile, sia perché non corrisponde ad una scelta di ordine tecnico nella gestione della gara, bensì ad un evento del tutto fortuito quale il previo verificarsi di un infortunio; sia perché presuppone, inoltre, che non sia più possibile ricorrere ad altri calciatori giovani per rimediare all’handicap numerico che verrebbe così inevitabilmente a determinarsi. Appare del tutto evidente che la stessa conclusione non può valere in caso di espulsione. L’inconveniente del prodursi di un indebolimento numerico nella compagine così colpita è in una ipotesi del genere conseguenza inevitabile ed integrante la dimensione stessa e gli effetti della penalizzazione che viene a colpire un comportamento gravemente illecito del calciatore ed a menomare conseguentemente anche le chances della squadra cui egli appartiene. Non vi è alcun plausibile motivo per considerare che in una evenienza del genere sia cessato l’obbligo in questione e per consentire in una simile ipotesi a tale squadra il vantaggio di poter operare, in deroga al divieto vigente, quella sostituzione di un giovane con altro giocatore non più tale. Una simile eventualità si risolverebbe, in altre parole, contro ogni logica, in un vantaggio diretto quasi a ridurre, o ad indebolire comunque, gli effetti pregiudizievoli che la sanzione comminata è chiaramente intesa a produrre. Né varrebbe opporre che questa interpretazione toglierebbe ogni possibile significato alla enunciazione della regola secondo cui l’obbligo della presenza di tre calciatori giovani non sussiste neppure nella evenienza di una espulsione dal campo. Il senso della proposizione normativa consiste, invero, nel consentire la continuazione dello svolgimento dell’incontro pur quando, in conseguenza di una espulsione, venga concretamente a ridursi la possibilità della partecipazione di tre di essi. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. La Dominante di Monza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it