F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 6. RECLAMO A.S.D. VIGOR GISSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING SAN SALVO/VIGOR GISSI DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 6. RECLAMO A.S.D. VIGOR GISSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING SAN SALVO/VIGOR GISSI DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cheti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 30 del 22.3.2007 infliggeva, sulla base del rapporto dell’arbitro e del successivo supplemento, alla A.S.D. Sporting San Salvo la sanzione della perdita della gara disputatasi il giorno 11. 3. 2007 per 0-3 a favore della A.S.D. Vigor Gissi. Su reclamo della Società soccombente, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007, accoglieva l’impugnazione e disponeva la ripetizione della gara. Contro questa decisione la A.S.D. Vigor Gissi ha proposto tempestivo ricorso avanti questa Commissione di Appello Federale censurando il provvedimento impugnato per illogicità, contraddittorietà, insufficienza ed erroneità della motivazione. Il ricorso è fondato. Il Giudice Sportivo ha dettagliatamente elencato le circostanze, evidenziate dall’arbitro dell’incontro in discussione nel suo rapporto e nel successivo supplemento, che hanno indotto il direttore di gara, intimorito dal comportamento minaccioso di alcuni giocatori della A.S.D. Sporting San Salvo in una situazione in cui non erano presenti forze dell’ordine, a continuare solo “pro forma” la gara salvo a riferire successivamente, nei suoi scritti ufficiali, quanto si era verificato nel corso dell’incontro e del suo intendimento di ritenere conclusa la gara al 25° minuto del primo tempo e di farlo proseguire solo per evitare ulteriori incidenti. La Commissione Disciplinare motiva la sua decisione oggi qui impugnata affermando : “da quanto emerso dagli atti non risulta che l’arbitro abbia messo in atto quanto era nelle sue possibilità per proseguire la gara né i comportamenti tenuti dai calciatori della società Sporting San Salvo sembrano di gravità tale da compromettere in maniera totale e definitiva le capacità decisionali del direttore di gara. “ A parere di questa Commissione di Appello una siffatta motivazione è del tutto apodittica perché non spiega cosa mai avrebbe potuto mettere in atto l’arbitro al fine di far proseguire la gara né perché costui, in assenza di forze dell’ordine e di fronte al comportamento minaccioso di alcuni calciatori della società Sporting San Salvo, avrebbe potuto continuare a dirigere l’incontro con la dovuta serenità ed imparzialità. La decisione impugnata va, pertanto, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S. riformata per difetto di motivazione e questa Commissione, ritenuto nel merito che le circostanze specificate dall’arbitro nel suo rapporto e nel successivo supplemento giustifichino il comportamento del direttore di gara, conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della A.S.D. Sporting San Salvo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Vigor Gissi di Gissi (Chieti), per l’effetto annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Sporting San Salvo la sanzione della perdita per 3 – 0 nella gara indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it