F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 7. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE DI CAGNA/OLYMPIA DELL’1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 3.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 7. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE DI CAGNA/OLYMPIA DELL’1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 3.5.2007) In data 3.5.2007, la S.S. Olympia Macerata Feltria ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Marche del 3.5.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 138. Con tale delibera, la Commissione aveva accolto il reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Pieve di Cagna avverso la decisione del Giudice sportivo, il quale aveva disposto la ripetizione della partita sospesa dall’ufficiale di gara a causa del lancio di una pietra in campo e inflitto la sanzione di € 250,00 alla società Pieve di Cagna stessa, responsabile oggettivamente dell’accaduto in quanto squadra ospitante, nell’impossibilità di individuare il o i responsabili. Nell’annullare la decisione del Giudice sportivo e nell’aggiudicare la partita al Pieve di Cagna per 3-0 (a norma dell’art. 12 C.G.S.), la suddetta Commissione si era basata sull’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dalla quale aveva ritenuto di derivare una chiara attribuzione di responsabilità alla tifoseria dell’Olympia Macerata Feltria. I reclamanti dinanzi a questa Commissione, sostengono ora che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare vada annullata, in considerazione della violazione o falsa applicazione delle norme di giustizia sportiva (ex art. 33 punto b C.G.S.), ed in particolare degli art. 9 e 12 C.G.S., e della contraddittorietà della motivazione (ex art. 33 punto c C.G.S.). In considerazione di ciò, i reclamanti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e l’applicazione della decisione del Giudice Sportivo. La Commissione d’Appello Federale, considerata l’univocità degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio indagini della F.I.G.C, che individuano chiaramente nella tifoseria dell’Olympia i responsabili dei lanci non può che serenamente confermare e condividere la decisone gravata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olympia di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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