F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 5. RICORSO P.M.S. BELLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.M.S. BELLIZZI/A.C. ACERNO DEL 22.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 5. RICORSO P.M.S. BELLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.M.S. BELLIZZI/A.C. ACERNO DEL 22.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 48 del 19.4.2007) Con provvedimento del 19.4.2007, Com. Uff. n. 48, il Comitato Regionale Campania – Settore Giovanile e Scolastico, in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla societa P.M.S. Bellizzi, in ordine alla partita Bellizzi/Acerno del 22.1.2007, confermava la gara persa al Bellizzi, riduceva la squalifica del campo di gioco a tutto il 31.5.2007 comminando una ulteriore sanzione di €50,00 alla societa Bellizzi, ed annullava l’inibizione al signor Salvatore Sirica e l’addebito alla societa Bellizzi del risarcimento dei danni all’autovettura del direttore di gara. Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d’Appello la societa Bellizzi, chiedendo, con articolate motivazioni, la ripetizione della gara, la sospensione della squalifica del campo ed una forte riduzione della sanzione complessiva di €300,00. Il reclamo della societa Bellizzi non puo essere ritenuto ammissibile. Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, gia esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d’Appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da P.M.S. Bellizzi di Bellizzi (Salerno), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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