F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 10. RICORSO ATLETICO PARATICO F.C.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. PARATICO/U.S.O. MACLODIO DEL 6.5.2007, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 10. RICORSO ATLETICO PARATICO F.C.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. PARATICO/U.S.O. MACLODIO DEL 6.5.2007, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007) Con provvedimento del 15.5.2007, Com. Uff. n. 43 datato 17.5.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, investita del caso dal Presidente del Comitato stesso ai sensi dell’art. 40 comma 9 C.G.S., annullava la decisione emessa dal Giudice Sportivo di primo grado relativamente alla partita Atletico Paratico/Maclodio disputata il 6.5.2007, e disponeva la ripetizione della gara sul presupposto che “ l’arbitro, essendo i tempi regolamentari terminati in parita, doveva dar corso ai tempi supplementari”. La suddetta determinazione veniva impugnata dinanzi a questa Corte d’Appello Federale dalla societa Atletico Paratico la quale chiedeva, per vari motivi in fatto ed in diritto, il suo annullamento con il ripristino del risultato conseguito sul campo. Le avanzate doglianze non possono trovare accoglimento. Quanto, infatti, ai motivi che sostanzialmente riconducono alla nullita dell’atto posto in essere dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, essi sono privi di pregio perche fondati sul presupposto che l’intervento del Presidente costituisca un mezzo di impugnazione e che sia, quindi, soggetto alle stesse regole formali previste per tutti i mezzi di impugnazione. In realta cosi non e dato che l’intervento previsto dall’art. 40 comma 9 C.G.S. e uno strumento di natura eccezionale messo a disposizione del vertice della organizzazione calcistica a livello regionale, il quale, per cio stesso, non puo essere considerato in alcun modo parte in causa, al fine di porre rimedio ad evidenti errori compiuti dagli organi interni, e garantire, di conseguenza, il regolare svolgimento dei vari tornei. Non puo, allora, l’intervento in questione essere vincolato al rispetto degli stretti termini di impugnazione che valgono per le parti, tanto che e previsto un termine affatto diverso, ne assume rilievo la circostanza per cui la copia del provvedimento presidenziale inviata alla ricorrente non risulti sottoscritta quando, come e nel caso di specie, e firmata quella inviata alla Commissione Disciplinare che viene, cosi, regolarmente investita della potestas decidendi giacche quello che conta in un procedimento, di cui e sempre opportuno ricordare la natura disciplinare, e che tutti gli interessati siano stati, comunque, messi in condizione di conoscere gli eventuali passaggi per poter far valere gli elementi a sostegno delle proprie tesi. Per gli stessi motivi non e necessario che l’atto presidenziale che annulla la decisione del Giudice Sportivo sia analiticamente motivato, come dovrebbe se fosse una rituale impugnazione. In ordine, invece, al merito della vicenda, e appena il caso di ricordare che l’art. 51 n. 3 N.O.I.F. prevede che “ al termine di ogni Campionato, in caso di parita di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione e assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore ”, e che titolo sportivo significa idoneita, per risultato sportivo, a partecipare a quel campionato. Risulta, allora, evidente l’errore in cui e incorso il direttore di gara, a nulla rilevando l’eventuale indicazione nello stesso senso fornita dal Comitato Provinciale, anch’essa totalmente erronea, per cui appariva assolutamente indispensabile l’intervento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia volto al ripristino delle regole non correttamente osservate, con la conseguente necessita di confermare l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da Atletico Paratico F.C.D. di Paratico (Brescia). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it