F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 12. RICORSO ASD MODENESE CALCIO AVVERSO: A) LA DECLARATORIA DI NULLITA DELLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D; B) L’OBBLIGO DI DISPUTA DELLA GARA DI SPAREGGIO TRA LA SOC. MODENESE CALCIO E LA CROCE COPERTA TURRIS (Delibera del Giudice Sportivo di 2°grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45 dell’11.05.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 12. RICORSO ASD MODENESE CALCIO AVVERSO: A) LA DECLARATORIA DI NULLITA DELLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D; B) L’OBBLIGO DI DISPUTA DELLA GARA DI SPAREGGIO TRA LA SOC. MODENESE CALCIO E LA CROCE COPERTA TURRIS (Delibera del Giudice Sportivo di 2°grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 45 dell’11.05.2007) Con Com. Uff. n. 42, in data 3.5.2007, il Comitato Regionale per l’Emilia Romagna ha pubblicato le classifiche della squadre “Vincenti” e “Retrocesse” dei vari girono dei Campionati di Categoria “Allievi” e “Giovanissimi”. Nel Girone D del Campionato “Giovanissimi” sono risultate retrocesse 4 squadre, tra le quali la Croce Coperta Turris e la Atletico Pico (che avevano totalizzato entrambe 29 punti), mentre e stata considerata salva la squadra della Modenese Calcio, la quale pure aveva terminato il campionato al medesimo punteggio. Cio, in applicazione del Regolamento pubblicato sul Com. Uff. n. 14, in data 2.11.2006, il quale aveva stabilito le modalita di formazione della classifica “in caso di parita di piu squadre al quartultimo posto in classifica” (lettera F). La societa Croce Coperta Turris ha inteso impugnare il menzionato Com. Uff. n. 42 del 3.5.2007 innanzi al Giudice Sportivo di II Grado, sostenendo l’illegittima applicazione delle disposizioni contenute nell’arti. 51 N.O.I.F.. Il Giudice adito, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 45 del Comitato, in data 11.5.2007, “esaminato il testo dell’articolo 51”, ha ritenuta fondata la doglianza della Croce Coperta Turris e, in accoglimento del ricorso, ha “invitato” il Comitato per l’Emilia Romagna “a predisporre in tempi brevi e in campo neutro la gara di spareggio tra le societa Modenese Calcio e Croce Coperta Turris”. Avverso siffatta deliberazione la A.S.D. Modenese Calcio ha interposto appello dinanzi a questa Corte d’Appello federale, sulla base dei seguenti motivi: - incompetenza del Giudice di II Grado a decidere della materia, inesistenza e nullita assoluta della decisione contenuta nel Com. Uff. n. 45 dell’11.5.2007, improponibilita del reclamo presentato dalla Croce Coperta Turris; - nullita della decisione per vizio di ammissibilita del re3clamo presentato dalla Croce Coperta Turris, mancato versamento della prescritta tassa; - nullita della decisione impugnata per mancato rispetto del contraddittorio, violazione dei termini a difesa; - violazione e falsa applicazione dell’art. 51 N.O.I.F. da parte del Giudice di II Grado presso il Comitato Regionale per l’Emilia Romagna; ed ha concluso chiedendo alla Corte di accogliere l’appello e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato. Con atto del 21.5.2007 s’e costituita la controinteressata A.S.D. Croce Coperta Turris, deducendo sull’infondatezza di tutti i motivi d’appello proposti dalla A.S.D. Modenese ed ha concluso chiedendo che questa Corte, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetti il ricorso”, in quanto “infondato in diritto e confermi la decisione del Giudice Sportivo di II grado” oggetto di gravame. All’odierna udienza e intervenuto, per la A.S.D. Croce Coperta Turris, il Presidente Frediano Guerra, assistito dall’avvocato Ernesto Russo, il quale - riportatosi alle deduzioni depositate per iscritto - ha ribadito l’infondatezza della doglianza dell’appellante, in quanto: - la comunicazione di formazione della classifica e provvedimento del Giudice Sportivo e, in quanto tale, impugnabile innanzi al Giudice Sportivo di II grado, perche, diversamente opinando, si determinerebbe una situazione per la quale l’ordinamento non assicurerebbe tutela sovvenire cospetto di eventuali illegittimita; - nessuna preclusione puo derivare dal mancato versamento della tassa per il reclamo, in quanto ne era stato chiesto l’addebito; - nessun mancato rispetto del contraddittorio s’e verificato, in quanto la A.S.D. Modenese Calcio non era controparte nel procedimento, come evincibile dal C.G.S. che le elenca, cosi da non aver rilievo neppure il mancato rispetto dei termini per la difesa; - nel merito, l’interpretazione della norma per giungere a determinare quali squadre debbano disputare lo spareggio e oramai univoca e coincide con quanto stabilito dal Giudice Sportivo di II grado. Il rappresentante della A.S.D. Croce Coperta Turris ha, cosi, concluso chiedendo la reiezione dell’appello come da memoria di costituzione. La questione all’esame della Commissione d’Appello Federale concerne la doglianza della societa A.S.D. Modenese Calcio in merito alla decisione del Giudice Sportivo di II Grado del Comitato Regionale per l’Emilia Romagna, pubblicata nel Com. Uff. n. 45 in data 11.5.2007, di rideterminazione della classifica finale - con riferimento alle squadre “retrocesse” nel Girone D del Campionato di Categoria “Giovanissimi” per l’anno sportivo 2006/2007 - rispetto a quanto stabilito dal Comitato regionale medesimo nel Com. Uff .n. 42 del 3.5.2007. Per effetto di siffatta decisione, anziche la retrocessione della A.S.D. Croce Coperta Turris, che ha totalizzato 29 punti come la Atletico Pico (pure retrocessa) e la A.S.D. Modenese Calcio, salva, e stato stabilito che la prima disputi uno spareggio contro quest’ultima per stabilire la quarta retrocedenda nel girone. L’appello e fondato e deve essere accolto. In particolare la Corte ritiene fondato il primo motivo di doglianza, in ordine all’incompetenza del Giudice Sportivo di II Grado a pronunciarsi sulla doglianza che la A.S.D. Croce Coperta Turris gli ha sottoposto e dalla quale e originata la decisione contenuta nel Com. Uff. n. 45 dell’11.5.2007. Infatti, le competenze dei Giudici Sportivi del settore per l’attivita giovanile sono stabilite nell’art. 40 C.G.S., il quale ne prevede l’intervento “per le infrazioni che riguardano l’attivita giovanile”, con competenza, cosi ripartita (comma 1): quanto al Giudice di I Grado, di adottare le decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali; quanto al Giudice di II Grado di pronunciarsi sulle “decisioni di primo grado del Giudice Sportivo”. Siffatte competenze, come chiaramente recita il Titolo del C.G.S. nel quale la norma e posta, concernono esclusivamente “la disciplina sportiva”, restando esclusa qualsivoglia altra materia che ad essa non sia attinente (come, per restare alla fattispecie che qui interessa, quella relativa alla gestione dei campionati). E, d’altro canto, non trova riscontro neppure la diversa tesi sostenuta dalla contro interessata A.S.D. Croce Coperta Turris, secondo la quale un’interpretazione di questo tipo lascerebbe le partecipanti prive di tutela al cospetto di possibili illegittimita dei provvedimenti dei Comitati attinenti alla gestione dei campionati. Il C.G.S., infatti, contiene una disposizione “di chiusura” del sistema dei gravami, recata dall’art. 22, comma 3, in base alla quale e la Commissione d’Appello Federale che “puo essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale”. Ne consegue, cosi, che l’appello della A.S.D. Modenese Calcio deve essere accolto e, conseguentemente, annullata la decisione del Giudice Sportivo di II Grado presso il Comitato Regionale per l’Emilia Romagna contenuta nel Com. Uff. n. 45, in data 11.5.2007, con riferimento alla formazione della classifica delle squadre retrocesse nel Campionato “Giovanissimi”, Girone D, per l’anno sportivo 2006/2007. Dalla pronuncia d’accoglimento, assorbente tutti gli altri motivi dedotti dall’appellante, discende anche il diritto della stessa alla restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto da A.S.D. Modenese di Modena, annulla senza rinvio l’impugnata delibera. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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