F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’1.3.2007 PROT. N. 1105/171/PF/SP/DL A CARICO – DELL’A.F.Q., SIG. MAZZOLENI MARIO, DELLA SEZIONE A.I.A. DI BERGAMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3 LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S. 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1447/185/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI: – MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A.. 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1446/114/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI: – MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S..

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’1.3.2007 PROT. N. 1105/171/PF/SP/DL A CARICO - DELL’A.F.Q., SIG. MAZZOLENI MARIO, DELLA SEZIONE A.I.A. DI BERGAMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3 LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S. 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1447/185/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI: - MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A.. 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1446/114/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI: - MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S.. All’esito dell’esame degli atti trasmessi dalla Procura Arbitrale presso l’A.I.A., il Procuratore Federale ha rilevato che il signor Mario Mazzoleni, arbitro f.q. della sezione di Bergamo: a) in tre diverse circostanze ha reso dichiarazioni ad organi di informazione (stampa e televisione) in difetto della preventiva autorizzazione del Presidente A.I.A. prevista dall’art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento A.I.A.; b) in due delle richiamate circostanze ha, altresi, espresso “giudizi dal contenuto obiettivamente lesivo nei confronti dei vertici dell’A.I.A. e della classe arbitrale italiana, senza addurre alcun elemento probatorio concreto a sostegno delle sue illazioni”, in violazione degli art. 40, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. e 3, comma 1, C.G.S.. Sulla base dei predetti rilievi, il Procuratore Federale della F.I.G.C., con atti in data 1.3.2007 e 30.3.2007, ha deferito il signor Mario Mazzoleni dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale per rispondere delle violazioni dell’ art. 40, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. d), nonche dell’art. 3, comma 1, C.G.S. Pervenuti i richiamati atti, rispettivamente in data 7.3.2007 e 2.4.2007, questa C.A.F., con comunicazione in data 10.5.2007, ha convocato di fronte a se il soggetto deferito per l’udienza del giorno 30.5.2007. Alla citata udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il signor Mario Mazzoleni personalmente ed i difensori di quest’ultimo, avvocati Chiacchio e Cozzone. Introdotta la discussione, il rappresentante della Procura Federale, sulla base delle violazioni contestate e tenuto conto della continuazione degli illeciti da parte del deferito, ha chiesto l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi quattro. Gli avvocati Chiacchio e Cozzone, nel riportarsi alla propria memoria difensiva hanno chiesto “a) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l’esame del presente procedimento, in attesa dell’esito del ricorso al T.A.R. del Lazio dallo stesso (Mazzoleni) proposto secondo i dettami della Legge 280/2003; b) nel merito, in ogni caso, riconoscere la totale estraneita del deferito dagli addebiti ascrittigli e, per l’effeto, proscioglierlo incondizionatamente dagli stessi; c) in via meramente subordinata, laddove dovesse comunque ravvisarsi una qualche responsabilita a carico del deducente, irrogare a quasti la sanzione minima prevista dal C.G.S.” Preliminarmente, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che deve essere disposta la riunione dei procedimenti distinti dai numeri 281 e 282 al presente procedimento distinto dal numero 234 per evidenti motivi di connessione, trattandosi di deferimenti rivolti al medesimo soggetto ed aventi ad oggetto le medesime violazioni. Sempre in via preliminare, questa C.A.F. ritiene che l’eccezione pregiudiziale sollevata dal signor Mazzoleni debba essere rigettata. Ed invero, l’istanza di sospensione formulata dal deferito non puo essere accolta in quanto il procedimento instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenuto pregiudiziale dal Mazzoleni, ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dell’A.I.A. con il quale e stato disposto il trasferimento del deferito nella categoria degli arbitri fuori quadro della CAN. Diversamente, i riuniti procedimenti sono diretti a giudicare le dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni agli organi d’informazioni in ordine a presunte raccomandazioni ricevute da parte del designatore arbitrale e ad asserite manovre volte ad escludere il deferito stesso dalla CAN. In ordine al merito, invece, la lettura degli atti evidenzia che le numerose dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni a diversi organi di informazione risultano offensive e lesive dell’onorabilita e della reputazione degli organi dell’A.I.A. e, in generale, della intera classe arbitrale. In particolare, in ordine alle dichiarazioni pubblicate dalla carta stampata: a) nell’articolo de La Gazzetta dello Sport del 14.7.2006, Mazzoleni ipotizza quale causale del suo “declassamento” da parte dell’A.I.A. la sua amicizia con il collega De Sanctis, all’epoca indagato nell’ambito del cosiddetto caso “Calciopoli”; b) nell’articolo de La Gazzetta dello Sport del 17.7.2007, invece, assume di “..aver toccato gli interessi sbagliati..” e “di aver pagato¡Kil fatto di essere una testa dura, un carattere che non accetta compromessi” alludendo, cosi, al coinvolgimento della classe dirigente dell’A.I.A. in un sistema di raccomandazioni e favori a persone o a squadre; c) nell’articolo di “Libero” del 20.7.2006, in ultimo, il Mazzoleni assume che solitamente il designatore degli arbitri, Mattei, nel corso dei raduni si facesse chiamare “comandante”, utilizzasse nei confronti degli arbitri metodi militari e si rivolgesse a loro utilizzando il termine “coglione”. Inoltre sulla sua dismissione precisa di “avere il dubbio che fosse gia tutto preventivato”, ribadendo che la causale del provvedimento dell’A.I.A. non debba esser ricercata in un’analisi tecnica del rendimento del deferito ma nel fatto che lo stesso abbia toccato interessi sbagliati, abbia infastidito qualcuno. Per quanto riguarda, invece, l’intervista rilasciata dal Mazzoleni al programma televisivo “Striscia la notizia”, trasmesso sull’emittente Canale 5 in data 28.9.2006, il deferito dichiara, in sintesi: a) di aver ricevuto delle raccomandazioni in favore della S.S. Lazio S.p.A. da parte del designatore arbitrale prima dell’incontro disputato tra quest’ultima ed il Cagliari; b) di aver ricevuto minacce di dismissione alla fine della stagione sportiva nel corso di una telefonata con lo stesso designatore Mattei subito dopo l’incontro Lazio/Cagliari; c) di essere stato vittima di manovre dirette alla sua dismissione, attraverso la predeterminazione dei giudizi degli Osservatori Arbitrali sulle gare dirette dal deferito successivamente all’incontro Lazio/Cagliari. L’analisi delle dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni, confermano la sussistenza della violazione degli art. 40, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. e 3, comma 1, C.G.S.. Risulta pacifica, altresi, la violazione dall’art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento A.I.A., in quanto in sede di audizione dinanzi all’Uffico Indagini, il Mazzoleni ha dichiarato di aver rilasciato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento in difetto della preventiva autorizzazione prevista dalla citata disposizione regolamentare. In ordine alla valutazione della gravita delle violazioni commesse dal deferito, si evidenzia come costituiscono circostanze aggravanti, anche secondo l’articolo 7 delle Norme di Disciplina del Regolamento A.I.A., (i) l’aver deciso di rilasciare le dichiarazioni de quibus in un periodo di estrema sensibilita verso tale materia (in concomitanza con le delicate fasi processuali del caso “Calciopoli”) e ad organi di informazione di rilevante diffusione presso il pubblico, (ii) l’aver leso l’onorabilita e la reputazione del suo organo tecnico e dei dirigenti dell’associazione alla quale appartiene e (iii) l’aver confermato pienamente quanto dichiarato, senza addurre alcuna giustificazione o ripensamento rispetto alla condotta tenuta. Alla luce delle riflessioni sopra esposte, la Commissione, accogliendo la richiesta del rappresentante della Procura Federale, ritiene che il comportamento tenuto dal signor Mazzoleni debba essere sanzionato con la sospensione, ex art. 53 del Regolamento A.I.A., di mesi quattro. La C.A.F. riuniti i deferimenti nn. 1), 2) e 3): accertate le violazioni regolamentari contestate negli atti di deferimento, delibera di infliggere al signor Mazzoleni Mario la sanzione della sospensione per 4 mesi.
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