F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 5. RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: – DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL SIG. BACCARI FRANCO; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2011 AL SIG. VANNUTELLI BRUNO; – DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 ALL’ALLENATORE DE ACETIS MARCO; – DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 AI CALCIATORI ONORATI TIZIANO E GENTILIZI FABRIZIO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2012 AL CALCIATORE KOLA ERVIN – DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AI CALCIATORI GALLI DAMIANO E FIACCHI STEFANO; SEGUITO GARA ATLETICO MARINO/PROGINF DEL 3.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 5. RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: - DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL SIG. BACCARI FRANCO; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2011 AL SIG. VANNUTELLI BRUNO; - DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 ALL’ALLENATORE DE ACETIS MARCO; - DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 AI CALCIATORI ONORATI TIZIANO E GENTILIZI FABRIZIO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2012 AL CALCIATORE KOLA ERVIN - DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AI CALCIATORI GALLI DAMIANO E FIACCHI STEFANO; SEGUITO GARA ATLETICO MARINO/PROGINF DEL 3.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007) A seguito di violenze e disordini manifestatisi al termine della gara di Calcio a Cinque fra l’Atletico Marino 1923 e la Proginf disputatasi a Marino il 3.3.2007, il Giudice Sportivo decideva : a) di escludere la societa Atletico Marino 1923 dal campionato di competenza, di inibire fino al 31.12.2007 il signor Baccari Franco e fino al 29.2.2012 i sig.ri Vannutelli Bruno e De Acetis Marco rispettivamente, il primo, dirigente e gli altri massaggiatore ed allenatore della stessa Atletico Marino 1923. Con la stessa decisione i calciatori della stessa Societa, Onorati Tiziano, Kola Ervin, Gentilini Fabrizio venivano squalificati fino al 29.2.2012 mentre il calciatore Galli Damiano fino al 30.6.2010. Sulla base degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo riteneva, infatti, provato: - che nel corso della competizione i sostenitori della societa Atletico Marino 1923 avevano offeso ripetutamente gli arbitri e gli organi federali sputando anche piu volte contro l’arbitro n. 1 unitamente a tentativi di colpirlo attraverso la rete di recinzione; - che altri sostenitori della squadra di casa avevano offeso e minacciato i dirigenti della compagine ospite colpendo con calci e pugni la panchina da essi occupata; - che alla fine dell’incontro, il massaggiatore signor Vannutelli Bruno, aveva offeso e minacciato il signor Furlan Simone, calciatore della societa Proginf, inseguendolo unitamente ai sig.ri De Acetis Marco ed ai calciatori, della stessa societa, Fiacchi Stefano - peraltro gia espulso - Onorati Tiziano, Kola Ervin Gentilini Fabrizio, e Galli Damiano i quali, dopo averlo raggiunto, lo avevano spinto con violenza contro la rete di recinzione fino a farlo rovinare a terra dopo un urto contro un paletto di sostegno - che, mentre il Furlan era a terra, il Vannutelli, il Kola, il De Acetis, l’Onorati ed il Gentilini unitamente all’addetto al campo, lo avevano colpito con violenti calci e pugni alla schiena, alle gambe, alle braccia, alla testa ed allo stomaco tanto da far accusare all’aggredito forte dolore al braccio; - che, nella circostanza, Casonato Roberto, calciatore della Proginf, intervenuto in aiuto del Furlan, veniva a sua volta aggredito da calciatori della societa Atletico Marino 1923, individuati dall’arbitro per i citati Onorati, Kola e Gentilizi, tanto che il Casonato, caduto a terra e colpito anche da sostenitori locali, aveva accusato intenso dolore ad un braccio; - che nel contempo, mentre il massaggiatore della societa Proginf cercava di contattare con il cellulare le Forze dell’ordine, veniva aggredito dal Kola, dal Gentilini e dal Vannutelli i quali ponendo le mani sulla tastiera gli avevano impedito di telefonare, rivolgendogli nel contempo ingiurie e minacce; - che durante tali episodi il signor Baccari Franco, dirigente della societa Atletico Marino 1923, aveva mantenuto un atteggiamento passivo; - che mentre venivano prestati i primi soccorsi ai due calciatori malmenati era entrato nel recinto di gioco persona non identificata che, qualificatasi Presidente della societa Atletico Marino 1923, aveva minacciato i calciatori ospiti; - che minacce ed insulti erano stati rivolti al Furlan da parte dei sostenitori locali mentre veniva trasportato con l’autoambulanza mentre insulti e spintoni avevano subito i dirigenti della societa Proginf ad opera della persona qualificatasi come Presidente dell’Atletico Marino 1923 che, entrata poi nello spogliatoio arbitrale, aveva chiesto agli arbitri di alterare il referto arbitrale in senso favorevole alla squadra di casa. Su reclamo del calciatore Kola Ervin e della societa Atletico Marino 1923, con decisioni adottate nella seduta del 18.4.2007, la competente Commissione Disciplinare riduceva la squalifica del Kola, di Onorato Tiziano e di Gentilini Fabrizio al 28.12.2011 e quella inflitta ai calciatori Galli Damiano e Fiacchi Stefano al 30.6.2009. Alla stessa data del 28.2.2011 veniva ridotta l’inibizione inflitta a Vannutelli Bruno ed a De Acetis Marco. Nel resto quanto statuito dal Giudice Sportivo veniva confermato. Contro tale decisione proponevano reclamo alla C.A.F. la societa Atletico Marino 1923 ed i sig.ri Baccari Franco, Vannutelli Bruno, De Acetis Marco, Onorati Tiziano, Gentilini Fabrizio, Kola Ervin, Galli Damiano e Fiacchi Stefano deducendo: 1) che, in violazione degli artt. 13 e 14 C.G.S., le sanzioni apparivano assolutamente sproporzionate alla gravita dei fatti avuto anche riguardo ad analoghi precedenti; 2) che non era stata attribuita rilevanza ai fatti, agli atti ed alle testimonianze prodotte in sede di ricorso di merito con recepimento del referto arbitrale nonostante gli arbitri avessero dovuto ritrattare taluni punti essenziali; 3) che il confronto tra il referto arbitrale e gli articoli di stampa dimostrava che o i giornalisti avevano avuto il referto arbitrale oppure essi avevano “passato” l’articolo all’arbitro; 4) che, in violazione dell’art. 31 C.G.S., non era stato utilizzato quanto emerso dalle risultanze dell’Ufficio Indagini in diverso procedimento attinente il signor Alfonso Natali, Presidente della societa Atletico Marino 1923, ossia che l’arbitro aveva dovuto ritrattare la entrata del primo nel recinto di gioco e negli spogliatoi come pure la circostanza di aver parlato con lui; 5) che era stato violato l’art. 14 C.G.S. in relazione agli artt. 328, 358 e 593 c.p. in quanto il Fiacchi, di professione fisioterapista, ancorche espulso, era rientrato al termine della gara, in assenza di un medico, al solo scopo di prestare soccorso su invito del Presidente dell’Atletico Marino 1923, come dimostrato anche da libere attestazioni di ringraziamento fatte dai componenti della squadra avversaria. Vagliati gli atti, ritiene la C.A.F. di non accogliere il reclamo in esame . Giova premettere che, a norma dell’art. 33 lett. D C.G.S., la C.A.F. puo essere adita per questioni attinenti al merito della controversia solo in veste di Giudice di 2°Grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Nella fattispecie, invece, la C.A.F. e stata investita quale terza istanza della giustizia sportiva sulla decisione della competente Commissione Disciplinare che si era gia pronunciata in grado di appello. Il motivo di cui al punto n. 1) non e, pertanto, accoglibile in quanto esso, inammissibilmente, propone un giudizio di rivalutazione delle sanzioni irrogate invocandone, anche alla luce di una comparazione con precedenti episodi, una riduzione rispetto alla gravita dei fatti. Da un lato, infatti, la valenza e quindi la gravita del fatto in quanto tipica espressione di un giudizio rimesso ai gradi di merito non compete alla C.A.F. quando agisce in funzione di organo di legittimita, dall’altro, non puo essere impostata quale violazione di diritto la mancata comparazione da parte del Giudice Sportivo, con le pene inflitte in precedenti episodi di intolleranza sportiva. Fermo restando l’auspicio di un trattamento - a fronte di casi latu sensu consimili - che non appaia eccessivamente disomogeneo, deve constatarsi che un obbligo del genere non e, infatti, previsto ne prescritto dagli invocati artt. 13 e 14 C.G.S.. Quanto ai motivi di cui ai punti 2), 3) e 4), suscettibili di trattazione unitaria per identita di argomento, non sussiste la denunciata contraddizione. Il fatto che articoli di stampa abbiano accusato l’Atletico Marino 1923 con espressioni riportate nel supplemento del referto non e idoneo a dimostrare in alcun modo che in quest’ultimo l’arbitro abbia esposto fatti o accadimenti non veri, per cui la tesi che siano stati esposti anche fatti ed episodi assolutamente fantasiosi rimane una enunciazione difensiva priva di qualsiasi riscontro. Ne appare pertinente l’addotta violazione dell’art. 31 C.G.S. con riferimento alla circostanza che l’arbitro, in sede di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, avrebbe escluso che fosse stato il signor Alfonso Natali, Presidente dell’Atletico Marino 1923, ad entrare nel recinto di gioco, negli spogliatoi e di aver colloquiato con lui. Non va dimenticato che l’arbitro indicava autore di taluni illeciti e minacce descritti nel suo referto non gia il Presidente della Atletico Marino 1923, ma persona “qualificatasi” come Presidente della citata societa. L’incertezza sostanziale sulla identita fisica di tale individuo emergente dal referto era fin dal primo momento tale che lo stesso Giudice Sportivo aveva ritenuto di dover rimettere gli atti all’Ufficio Indagini per la esatta individuazione dell’autore. Pertanto, nessuna contraddizione e sfuggita alla Commissione o e stata da questa ignorata, in quanto l’arbitro non aveva accusato il Presiedente dell’Atletico Marino 1923, ma una persona sedicente tale, onde l’attendibilita del referto non puo essere intaccata per il fatto che lo sconosciuto autore dei descritti episodi si sia arrogato falsamente tale qualifica. Anche il motivo n. 5) e infondato. Nessun dubbio puo sussistere circa la prevalenza delle norme del codice penale su quelle del C.G.S. e quindi sulla legittimita dell’entrata in campo di un soggetto - in precedenza espulso – per prestare il necessario soccorso ad un terzo. Ma non e questo il punto. Infatti, anche ad ammettere che il Fiacchi si sia adoperato a prestare soccorso al Furlan “dopo” l’aggressione patita da costui, egli e stato sanzionato per quanto aveva fatto “prima”: quando cioe - secondo il referto ufficiale - con la maglia girata per non farsi riconoscere, si era unito ai calciatori Onorato Tiziano, Kola Ervin, Gentilini Fabrizio e Galli Damiano in quella che l’arbitro definiva “un’assurda caccia all’uomo all’interno del recinto di gioco” ai danni dello stesso Furlan, capitano della Proginf. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Marino 1923 di Marino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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