F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 6. RICORSO A.S.D. NUOVA FILADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FILADELFIA/FRANCAVILLA ANGITOLA DEL DEL 14.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 6. RICORSO A.S.D. NUOVA FILADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FILADELFIA/FRANCAVILLA ANGITOLA DEL DEL 14.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007) Con atto del 10.5.2007 il signor Tommaso Maccari, quale Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nuova Filadelfia preannunciava ricorso, con richiesta di copia di atti, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 145 del 7.5.2007. Detto preannuncio di reclamo veniva inoltrato alla C.A.F. mediante telefax ed alle parti avverse F.C. Francavilla Angitola e Real S. Maria a mezzo raccomandata A.R.. Quanto innanzi dedotto reca gia un insuperabile motivo di inammissibilita del proposto reclamo. Ed invero, l’art. 34 n. 7 C.G.S. dispone che il preannuncio dei reclami o dei ricorsi debba essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. Il termine “esclusivamente” induce ad un’interpretazione meramente letterale della norma e porta ad escludere quindi mezzi equipollenti di comunicazione, ancorche in estratto idonei ipoteticamente anche a raggiungere lo scopo. Oltre all’interpretazione letterale, propende peraltro per l’interpretazione restrittiva di cui al senso letterale della norma, anche la ratio legis. Nel prevedere infatti il mezzo del telegramma o del telefax per la comunicazione del preavviso di reclamo, il Legislatore Sportivo ha voluto avvalersi degli strumenti piu rapidi e cio sia per le esigenze di assoluta celerita che ispirano tutta la Giustizia Sportiva, sia per dare in termini di immediatezza alla controparte la possibilita di conoscenza tempestivamente le avverse iniziative e predisporre adeguata difesa. Ritenuto per fermo quanto sopra, la parte reclamante ha fatto ricorso al telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., ma non ha utilizzato lo stesso mezzo (ovvero il telegramma, unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti. Detta carenza formale non consente l’esame del proposto reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia di Filadelfia (Vibo Valentia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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