F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 10. RICORSO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASINI MARCO FINO AL 30.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007
10. RICORSO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASINI MARCO FINO AL 30.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007)
Con il ricorso indicato in epigrafe la Pol. Passoscuro chiedeva a questa Commissione di Appello Federale una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Marco Pansini, in quanto eccessivamente penalizzante. Il ricorso e inammissibile ai sensi dell’art. 31.1 C.G.S., il quale ammette la possibilita di impugnare le decisioni delle Commissioni Disciplinari per questioni attinenti al merito della controversia unicamente quando la C.A.F. venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’ art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Passoscuro di Passoscuro (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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