F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 1. RICORSO S.S. MANFREDONIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 8.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MANFREDONIA/NAPOLI DEL 5.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 221/C del 4.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 1. RICORSO S.S. MANFREDONIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 8.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MANFREDONIA/NAPOLI DEL 5.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 221/C del 4.4.2007) Con atto del 7.4.2007 la società S.S. Manfredonia Calcio preannunciava ricorso, con richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione indicata in epigrafe. A seguito di ricezione degli stessi, faceva pervenire alla C.A.F. una declaratoria di rinuncia al reclamo, così come disciplinato dall’art. 29, comma 12 C.G.S.. La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S. per rinuncia, il ricorso come sopra proposto da S.S. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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