F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 2. RICORSO A.C. USVA S. FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 200,00; DELL’INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI CASERTA RAFFAELE, MANIEZZO CLAUDIO, BORGIA GIOVANNI E RONCARI PIERLUIGI FINO AL 13.6.2007; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO GIUSEPPE FINO AL 28.7.2007; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI LEGNANI DANIELE E CANNELORA MARCO; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASERTA GIANLUCA FINO AL 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 2. RICORSO A.C. USVA S. FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 200,00; DELL’INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI CASERTA RAFFAELE, MANIEZZO CLAUDIO, BORGIA GIOVANNI E RONCARI PIERLUIGI FINO AL 13.6.2007; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO GIUSEPPE FINO AL 28.7.2007; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI LEGNANI DANIELE E CANNELORA MARCO; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASERTA GIANLUCA FINO AL 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007) Con atto di appello, ritualmente proposto in data 11.5.2007, la società A.C. Usva San Francesco ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007, relativo alle sanzioni sopraindicate della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della squalifica del campo per 2 giornate con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse, dell’ammenda di € 200,00, dell’inibizione fino al 13.6.2007 inflitta ai sigg.ri Caserta Raffaele, Borgia Giovanni e Roncari Pierluigi, della squalifica fino al 13.6.2007 inflitta al sig. Maniezzo Claudio, della squalifica inflitta ai calciatori Caserta Gianluca fino al 26.6.2008, Sibio Giuseppe fino al 28.7.2007, Legnani Daniele e Candelora Marco per 5 gare e Degni Alessandro per due gare. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, nel confermare nel resto la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007, aveva ridotto la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo relativamente ai calciatori Legnani Daniele e Cannalora Marco dal 29.5.2007 a 5 gare e al calciatore Sibio Giuseppe dal 28.11.2007 al 28.7.2007, dichiarando, altresì, inammissibile il reclamo della società relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Degni Alessandro. Nel ricorso dell’11.5.2007 la società A.C. Usva San Francesco chiedeva l’accertamento e la declaratoria di mancanza di motivazione e/o dell’illogicità della motivazione e, per l’effetto, “dopo una valutazione nel merito”, la riforma della decisione impugnata “annullando tutte le sanzioni inflitte”. Il ricorso dell’11.5.2007 era stato sottoscritto dal signor Pierluigi Roncari nella sua qualità di Presidente della società. Ritiene questa Corte che il ricorso della A.C. Usva San Francesco sia inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorso è inammissibile dal punto di vista della legittimazione ad agire, con conseguente violazione dell’art. 29, comma 1, C.G.S. Infatti, risulta dalla documentazione in atti che il ricorso è stato sottoscritto dal signor Pierluigi Roncari, nella sua qualità di Presidente della società ricorrente. Alla data dell’11.5.2007 il sig. Roncari non era legittimato a sottoscrivere il ricorso nella qualità di Presidente della società in quanto era inibito fino al 13.6.2007. Conseguentemente, il ricorso è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali. In secondo luogo, il ricorso è inammissibile per violazione del disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. relativamente all’appello proposto dal sig. Pierluigi Roncari in proprio. Infatti, le argomentazioni addotte dal ricorrente in proprio per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo del sig. Pierluigi Roncari in proprio è in palese contrasto con il disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia “solo” quando la C.A.F. sia giudice di secondo grado. Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto. Per converso, il ricorrente ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede. L’inammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da soggetto inibito, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Roncari Pierluigi nella qualità di Presidente dell’A.C. Usva S. Francesco di Paterno Dugnano (Milano); dichiara altresì inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello proposto dal Sig. Roncari Pierluigi in proprio. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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