F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS E DEL SIG. DONATO CRISTIANO, NONCHÉ DELLA ARONA G.OL.IN.PAR A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007
3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS E DEL SIG. DONATO CRISTIANO, NONCHÉ DELLA ARONA G.OL.IN.PAR A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007)
La Procura Federale della F.I.G.C. proponeva appello avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, relativa al deferimento a carico di Cristiano Donato, Devis Parianotti, nonché a carico della società A.S.D. Arona G.OL.IN.PAR. La Commissione giudicante di primo grado, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto di deliberare il proscioglimento dei suddetti deferiti, per “assoluto difetto dell’elemento soggettivo” . Nel caso di specie, però, non si tratta di accertare la sussistenza di un comportamento commissivo colposo in capo ai soggetti deferiti, nell’attività che ha caratterizzato la richiesta di tesseramento presso l’Ufficio Tesseramento competente. Si tratta, invero, di valutare la sussistenza di un comportamento omissivo in capo ai medesimi. Sotto l’aspetto fattuale è incontestabile che l’Ufficio Tesseramenti ha, al momento dell’inserimento dei dati relativi al calciatore Parianotti, commesso un errore materiale, indicando il nome errato di Davis al posto del nome corretto “Devis”; altresì, di converso è altrettanto incontestabile che, in materia di tesseramenti di calciatori appartenenti alla L.N.D., la normativa federale pone un obbligo di preventivo controllo sulle libertà da vincoli del calciatore tesserando in capo alla società che procede al tesseramento. Ed all’uopo nulla può valere la presunta convinzione che il Parianotti fosse stato svincolato dalla Bocacalcio, avendo avuto il medesimo atleta la “rassicurazione” dal Presidente del Bocacalcio che lo avrebbe svincolato a fine stagione 2005/2006. Talchè, il comportamento antigiuridico della società deferita, è consistito nel non aver accertato prima della richiesta di tesseramento in questione, lo svincolo da parte della società Bocacalcio. Ed è proprio tale aspetto che rileva ai fini del giudizio, ovvero che effettivamente i soggetti deferiti hanno proceduto al tesseramento de quo senza aver ottenuto la lista di svincolo e/o l’attestazione in tal senso della società Bocacalcio. Ed a supporto di ciò, si sottolinea anche la modalità di compilazione della relativa modulistica, ove è prevista in modo prestampato la duplice ipotesi di nuovo tesseramento od aggiornamento tesseramento. La compilazione di detta modulistica con l’indicazione che trattasi di nuovo tesseramento, modulistica regolarmente sottoscritta sia dalla società che dal calciatore stesso, certamente porta ad
escludere la non consapevolezza e/o la buona fede del tesseramento in corso del calciatore con l’originaria squadra del Bocacalcio. In buona sostanza, si vuole evidenziare, che pur volendo considerare l’ipotesi della presunta convinzione della società e del calciatore dell’avvenuto svincolo, precedente alla nuova richiesta, quest’ultima giammai poteva comunque riferirsi ad un tesseramento ex novo, bensì doveva certamente riguardare l’aggiornamento dello status del calciatore. Orbene, pur in presenza di un errore materiale da parte dell’Ufficio Tesseramento, la società, ed a maggior ragione il calciatore, non potevano non sapere che quest’ultimo proveniva da tesseramento con altra squadra (ed è appena il caso di palesare che, fermo restando l’errore dell’Ufficio Tesseramento, la società ed il calciatore certamente, se non indotto, hanno “agevolato” il suddetto errore). Invero, con la richiesta di tesseramento ex novo, i deferiti, hanno determinato il duplicarsi dell’errore da parte dell’Ufficio Tesseramento che, dopo aver trascritto nel proprio terminale erroneamente il nome del calciatore la prima volta, successivamente lo ha di fatto tesserato due volte. In caso contrario, la società ed il calciatore deferiti, seguendo il corretto comportamento imposto dalla normativa sportiva, con l’eventuale richiesta di aggiornamento (che ovviamente prevede un precedente tesseramento) avrebbero certamente richiamato l’attenzione dello stesso Ufficio, coadiuvandolo nella fase di accertamento e correzione del precedente errore materiale. Preso atto dunque, che il calciatore Parianotti risultava tesserato con la società Bocacalcio sino alla data dell’effettivo svincolo dell’11.1.2007, con decorrenza 14.12.2006, lo stesso ha giocato in forza dell’Arona sino al 14.12.2006 in posizione irregolare. Considerato infine che il calciatore ha partecipato in posizione di tesserato irregolare dell’Arona nelle gare contro Quaronese, Valsessera, Piedimulera, Vogogna e Feriolo, alla luce di tutto ciò Per questi motivi la C.A.F. ha accolto il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, e per l’effetto, infligge la sanzione di punti 5 di penalizzazione in classifica, nel campionato 2006/2007, a carico della società Arona G.OL.IN.PAR per responsabilità diretta ed oggettiva, l’inibizione per mesi 6 a carico del Sig. Cristiano Donato e la sanzione della squalifica per mesi 3 a
carico del calciatore Parianotti Devis.
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